Nuovo Documento Unico di Programmazione per enti locali

di Marco Paolini - - Commenta

Entro il 31.07.2018 gli enti locali, ai sensi degli artt. 151 e 170 del Tuel, dovranno approvare il nuovo Dup per il triennio 2019/2021. Entro la scadenza del 15 novembre devono essere poi presentati contestualmente la nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente.
In materia, recenti novità sono state introdotte dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.05.2018, il quale ha previsto, mediante modifica dell’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 alcuni adempimenti e semplificazioni già applicabili al documento di prossima emanazione riferito al triennio già citato, stante l’immediata entrata in vigore dello stesso.
Innanzitutto è previsto che il comuni fino a 5000 abitanti debbano ora inserire, nel DUP semplificato di cui al paragrafo 8.4 del citato D.Lgs., anche:
– il programma delle opere pubbliche;
– il piano degli acquisti di beni e servizi.
Il DUP semplificato deve contenere l’analisi interna ed esterna dell’Ente illustrando principalmente:
– le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell’Ente;
– l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
– la gestione delle risorse umane;
– i vincoli di finanza pubblica.
E’ prevista, inoltre, la verifica sugli interventi non avviati e sui lavori incompiuti.
Il decreto introduce, inoltre, una versione supersemplificata per il documento riguardante i comuni fino a 2000 abitanti. Per questi è previsto che il DUP contenga l’illustrazione delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti. Esso deve contenere, in ogni caso:
a) l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) la politica tributaria e tariffaria;
d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale;
e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.
Per gli altri enti rimangono in vigore le regole pregresse che prevedono l’emanazione di un documento composto di due sezioni:
– sezione strategica (SeS): che individua le principali scelte del programma da realizzare nel corso del mandato amministrativo e ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
– sezione operativa (SeO): che concerne la programmazione operativa pluriennale e annuale dell’ente e ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione.
A seguito delle novità introdotte dall’art. 9-bis del D.L. n. 113/2016, convertito dalla L. n. 160/2016, non è più richiesto il parere dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione dell’organo esecutivo di approvazione del DUP da presentare al consiglio. Tale parere deve essere espresso sul DUP e sulla nota di aggiornamento, se sottoposti a deliberazione del consiglio, attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità oppure rilevando criticità in ordine a detti aspetti.


Autore dell'articolo
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Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

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