Revisori legali: pubblicato il bando per l’esame 2018

di Redazione - - 1 Commento

Pubblicato sul sito del MEF- Ragioneria generale dello Stato, il bando per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.
Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite dall’articolo 2 del bando ed è stata predisposta, a tal fine, un’apposita applicazione informatica che resterà accessibile sul sito istituzionale www.revisionelegale.mef.gov.it fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando ovvero il 24 maggio 2018.

I requisiti di ammissione sono stabiliti dall’articolo 2 del regolamento recante l’attuazione della disciplina legislativa in materia di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, approvato con decreto 19 gennaio 2016, n. 63 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Attenzione: come chiarito nel sito del MEF, non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando. Il candidato è tenuto

  • alla presentazione della domanda,
  • al versamento del contributo per le spese di esame nella misura di euro 100,00.
  • ad assolvere l’imposta di bollo pari a euro 16,00 tramite il servizio @e.bollo che consente l’acquisto della marca da bollo digitale,
    anch’esso accessibile nella fase di compilazione del modulo di iscrizione.

I pagamenti potranno essere assolti direttamente nella fase di compilazione del modulo di iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti «PagoPA».

Tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Ai fini della regolarità della domanda, si rammenta che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame.

Contenuto della domanda e requisiti necessari

Nella domanda per il bando, i candidati, sotto la propria responsabilità devono dichiarare:

  •  cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
  • il luogo di residenza o domicilio (indirizzo completo, comune e codice di avviamento postale), l’indirizzo di posta elettronica e/o l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove esistente;
  • di aver conseguito un diploma di laurea tra i seguenti:
    • laurea triennale appartenente a una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L 18) – Scienze economiche (L 33);
    • laurea magistrale appartenenti a una della seguenti classi ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell’economia (LM 56), Scienze economiche aziendali ( LM 77), Finanza (LM 16), Scienze della politica (LM 62), Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM 76), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63), Giurisprudenza (LMG/01), Scienze statistiche (LM 82), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
    • classi di laurea previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni;
    • diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio,statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) è
      determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196;
    • titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del richiedente dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca;
    • per i soli soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del D.M. 19 gennaio 2016, n. 63, è ammesso il possesso del titolo di studio previsto dall’articolo 3, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 83.
  • di essere in possesso dell’attestato di compiuto tirocinio ovvero di produrre una dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta il regolare assolvimento di quanto previsto; per i soggetti che hanno regolarmente completato il tirocinio è ammessa la dichiarazione di essere in possesso dell’attestato di compiuto tirocinio. Attenzione però, non costituiscono, in nessun caso, attestazioni di compiuto tirocinio le dichiarazioni rese dai “dominus” presso i quali il tirocinio è svolto.
  • (eventualmente) di aver diritto:
    • all’esonero dalle prove scritte nonché dalle corrispondenti materie della prova orale, in ragione del superamento dell’esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
    • all’esonero dalla prova scritta nonché dalle corrispondenti materie della prova orale, in quanto già abilitati all’esercizio della professione di avvocato.
    • all’esonero parziale, anche per singole prove, per i soggetti di cui all’articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che hanno superato presso la Scuola Nazionale della Amministrazione un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall’articolo 4 del predetto decreto legislativo.
  • di aver effettuato il versamento relativo al contributo per le spese di esame di euro 100,00.

Attenzione: nel caso non sia possibile ricorrere alle dichiarazioni sostitutive copie dei documenti attestanti il possesso delle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, dovranno essere prodotte unicamente a mezzo PEC all’indirizzo [email protected]

Autore dell'articolo

Redazione

Commenti 1

  1. Finalmente, l’esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di revisore legale arriva in Gazzetta Ufficiale. Detto ciò seguono alcune osservazioni sulla figura professionale, Revisore Legale.

    Dal 1 gennaio 2017 è in vigore il d.lgs. n. 135 del 17/07/2016 di attuazione della direttiva europea 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE in materia di revisioni legali e che consolida ancora di più il REVISORE LEGALE, unica professione in Italia, (autonoma e distinta dalle altre professioni) non ordinistica ma regolamentata, ad avere una connotazione di matrice europea.
    Il percorso formativo professionale per diventare Revisore Legale è analogo a quello previsto per le professioni contabili racchiuse in un albo professionale, infatti, è necessario aver conseguito una laurea almeno triennale in materie economico-giuridiche, sostenuto un tirocinio professionale triennale e superato un esame d’idoneità professionale che consiste in prove scritte ed orali. Di seguito per illustrare nel miglior modo possibile “l’analogo percorso” si propone uno schema nel quale si confrontano le materie d’esame per l’accesso alla professione di revisore legale con altra professione consorella qual è, ad esempio, quella del commercialista

    materie articolo 46 D.Lgs 139/2005 materie articolo 4 D.Lgs 39/2010 agg. al D.Lgs. 135/2016
    esame di stato dottore commercialista esame di idoneità professionale revisore legale

    ragioneria generale ed applicata a) contabilità generale
    revisione aziendale b) contabilità analitica e di gestione
    tecnica industriale c) disciplina del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato
    tecnica professionale d) principi contabili nazionali e internazionali
    finanza aziendale e) analisi finanziaria
    diritto privato f) gestione del rischio e controllo interno
    diritto commerciale g) principi di revisione nazionali e internazionali
    diritto fallimentare h) disciplina della revisione legale
    diritto tributario i) deontologia professionale ed indipendenza
    diritto del lavoro e della previdenza sociale l) tecnica professionale della revisione
    diritto processuale civile m) diritto civile e commerciale
    informatica n ) diritto societario
    matematica e statistica o ) diritto fallimentare
    legislazione e deontologia professionale p) diritto tributario
    r) informatica e sistemi operativi
    s) economia politica, aziendale e finanziaria
    t) principi fondamentali di gestione finanziaria
    u) matematica e statistica

    Durata Tirocinio Professionale 18 mesi Durata Tirocinio Professionale 36 mesi

    Per le materie indicate lettere da m) a u) l’accertamento
    delle conoscenze teoriche e delle capacità di applicarle
    concretamente è limitato a quanto necessario per lo
    svolgimento della revisione dei conti. (*)

    Nota (per i revisori legali):

    (*) cosa intenda il legislatore sul termine “quanto necessario” non è dato saperlo. Ma soprattutto non stabilisce limiti che siano in qualche modo connessi al richiamato termine “quanto necessario”, per cui nella sostanza il legislatore, nel caso specifico, non fa alcuna differenza tra una conoscenza completa ed una conoscenza limitata alla revisione dei conti, salvo non ci si affidi a personali interpretazioni lontane da ogni riferimento normativo.

    • Materie delle prove di esame per revisore legale

    L’esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale, secondo le seguenti modalità:

    a) la prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su materie economiche e aziendali, scelte tra quelle indicate nelle lettere a), b), c), d), e), r), s), t), u);
    b) la seconda prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su materie giuridiche, scelte tra quelle indicate nelle materie indicate nelle lettere m), n), o), p), q);
    c) la terza prova scritta verte sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate alle lettere f), g), h), i), l) e comprende un quesito a contenuto pratico attinente l’esercizio della revisione legale;
    d) la prova orale verte su tutte le materie scelte tra quelle sopra elencate.

    In modo analogo a quella di Revisore Legale, tre prove scritte ed una orale sono previste anche per la professione di dottore commercialista.
    Per entrambe le professioni è prevista poi la formazione professionale che per i revisori legali è sancita nell’ articolo 5, d.lgs. 39/2010 s.m.i. – FORMAZIONE CONTINUA –
    Sul piano dei contenuti è da osservare, inoltre, che il Revisore Legale per effetto del combinato disposto degli artt. 10 e 17 del d.lgs, 39/2010 s.m.i. , è abilitato a svolgere tutte le attività di cui all’art. 5 del REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 (in vigore dal 17 giugno 2016, obbligatorio in tutti i suoi elementi e, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri), tra cui si annoverano a mero titolo esemplificativo: la rappresentanza tributaria innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, la consulenza del lavoro, l’attività di curatore nelle procedure fallimentari… etc… .

    A questo punto tutti possono essere d’accordo nell’affermare che il percorso formativo e professionale del Revisore legale è analogo a quello delle professioni contabili racchiuse in un ordine. Altrettanto d’accordo possono essere tutti nell’affermare che il REVISORE LEGALE è una PROFESSIONE. Cosa quest’ultima già asserita dalla suprema Corte Costituzionale con la sentenza n. 35 del 20.01.2004.

    In un Paese normale il Revisore legale dovrebbero avere gli stessi diritti stabiliti per le professioni contabili ordinistiche, si ritrova, invece, ad essere profondamente discriminato.
    Come si fa a non essere arrabbiati di fronte ad una disuguaglianza così evidente, di fronte alle continue ingiustizie che si perpetrano ai danni del revisore legale. Oggi, inoltre, chiarita ogni ambiguità, perplessità sulla figura professionale del revisore legale, la sensazione di essere ingiustamente discriminati è molto più forte ed inquietante di ieri.
    Sia ben chiaro, il Revisore non deve conquistare diritti, deve vederseli riconosciuti. Le due cose sono profondamente diverse. Il fatto poi che questi vengano riconosciuti solo ad alcune categorie di professionisti contabili e non anche ai Revisori determina una situazione di disparità davanti alla legge che in una sola parola possiamo definire DISCRIMINAZIONE. Una fattispecie di discriminazione, in tutta sincerità, anche molto semplice da comprendere.
    Scopo di ogni società democratica dovrebbe essere quello di eliminare ogni tipo di discriminazione e non di favorirle, dovrebbe, infine, difendere e tutelare i più deboli dai prevaricatori. Perché ciò si realizzi nel rispetto delle regole fondamentali del nostro ordinamento costituzionale è necessario che ognuno faccia la sua parte. Per questo motivo Le chiediamo di sostenere il Revisore Legale ad ottenere il riconoscimento di diritti finora ingiustamente negati. Trattati come gli ebrei del periodo medioevale, sono a loro impedite, al di là di ogni logica di buon senso, tante attività contabili necessarie per competere in modo equo nella grande arena dei servizi professionali contabili, tra le quali si ricordano: la rappresentanza tributaria (che già la legge 80/2003 gli aveva riconosciuto); apposizione del visto di conformità sulle compensazioni dei crediti iva superiori ai 5 mila euro; certificazione tributaria; compilazione dei modelli 730; trasmissione degli atti finanziari presso il registro delle imprese; consulenza del lavoro; il ruolo di curatore nelle procedure fallimentari …etc…

    P.S.:
    A tutti i REVISORI LEGALI che hanno la possibilità di contattare referenti politici della nuova maggioranza parlamentari ricordategli che il cambiamento avviene solo attraverso atti di buon senso ma soprattutto ricordategli che la persona alla quale loro hanno dato FIDUCIA ha affermato che «agirà dentro la Costituzione».
    Allora nessuna scusa potrà glissare le seguenti proposte emendative, salvo non si tratti della solita legislatura nella quale “ tutto cambia perché non cambi nulla”

    All’articolo 35 del decreto legislativo n. 546 del 1992 è aggiunto il seguente:
    «4. I soggetti indicati nel decreto legislativo n. 39 del 2010, iscritti esclusivamente nel registro dei revisori legali, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l’asseverazione di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5.1 lettera a) Reg. U.E. n. 537/2014 quando non svolgono per il cliente attività di revisione.».

    Al comma 3, dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992 è inserita la seguente lettera: i) Sono altresì abilitati i soggetti indicati nel decreto legislativo n. 39 del 2010, sono iscritti esclusivamente nel registro dei revisori legali, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5.1, lettera g), punto iii). Reg. U.E. n. 537/2014 quando non svolgono per il cliente attività di revisione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

10 − 7 =