Verifiche del revisore su conto economico e stato patrimoniale degli enti locali

di Marco Paolini - - 1 Commento

E’ arrivata lo scorso 11 aprile, dalla commissione Arconet, l’attesa interpretazione, condivisa con Mef e Viminale, che consente lo slittamento al 2018 della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i comuni fino a 5000 abitanti.

L’interpretazione verte sul contenuto dell’art. 232, c. 2 del TUEL, laddove lo stesso prevede che i comuni fino a 5000 abitanti “possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017”. Secondo la pronuncia di Arconet, facente seguito all’interpretazione dell’Anci e alle richieste di proroga avanzate dai comuni, la formulazione della norma sarebbe tale da comprendere l’esercizio 2017 tra quelli per i quali non è obbligatoria la tenuta della contabilità economico-patrimoniale con la conseguenza che, in occasione dell’approvazione del rendiconto in scadenza il prossimo 30 aprile, verrebbe meno l’obbligo di predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale. Obbligo che rimane fermo, invece, per gli enti di dimensioni maggiori.

Verifiche sullo stato patrimoniale

Tra i controlli di carattere generale che l’organo di revisione deve effettuare sullo stato patrimoniale figurano:

•             la rispondenza del prospetto al modello previsto dall’allegato 2 al D.Lgs. n. 118/2011;

•             la corrispondenza fra la consistenza iniziale dello stato patrimoniale e quella finale dell’esercizio precedente;

•             che i cespiti ancora funzionanti, benché completamente ammortizzati, siano mantenuti nel prospetto;

•             che gli inventari siano costantemente aggiornati;

•             che il regolamento di contabilità abbia fissato il limite di valore sotto il quale non si procede ad inventariazione del bene e quindi a finanziamento con la parte corrente del bilancio;

•             che sia effettuata correttamente la sistematica procedura di ammortamento;

•             che l’IVA non sia incorporata nel valore del bene qualora detraibile.

Il principio di vigilanza n. 11 emanato dal C.N.D.C.E.C. nel 2011 prevede, inoltre, una serie analitica di controlli specifici che il revisore deve svolgere, dettagliati per voce dello stato patrimoniale, onde certificare la correttezza dello stato patrimoniale in sede di parere al rendiconto della gestione.

Verifiche sul conto economico

Sul conto economico, ove previsto, l’organo di revisione deve effettuare alcuni controlli di dettaglio, tra cui:

•             la rispondenza del prospetto al modello previsto dall’allegato 2 al D.Lgs. n. 118/2011;

•             che gli accertamenti finanziari di competenza siano stati rettificati ed integrati, come indicato dall’art. 229 del TUEL;

•             che gli impegni finanziari di competenza, siano stati rettificati ed integrati con la rilevazione dei seguenti elementi:

– costi di esercizi futuri;

– risconti attivi e ratei passivi;

– variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;

– quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti;

– quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;

– imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa;

tenendo presente che sono necessarie integrazioni economico-patrimoniali agli elementi finanziari per rilevare:

– le variazioni nelle rimanenze;

– le sopravvenienze;

– le plusvalenze e le minusvalenze;

– le insussistenze patrimoniali;

– la quota d’ammortamento dei beni;

– la svalutazione dei crediti.

Il dettaglio delle rettifiche ed integrazioni di cui sopra deve risultare da specifiche carte di lavoro sulle quali l’Organo di revisione è tenuto ad effettuare controlli con la tecnica del campionamento.


Autore dell'articolo
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Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

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