Come ormai consuetudine, anche per quanto attiene l’esercizio 2018/2020, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 28/02/2018 ad opera del decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017. Per gli enti che non approvano il bilancio entro il 31/12/2017 si apre la fase dell’esercizio provvisorio. In tale situazione l’organo di revisione deve vigilare sul rispetto dei limiti imposti dall’art. 163 del TUEL
Quando la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione sia prorogata da norme statali oltre l’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’ente entra in una fase denominata “esercizio provvisorio”. In questi casi l’esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al termine stabilito.
Tale impostazione risulta modificata rispetto al precedente ordinamento. Pur restando confermata la previsione in dodicesimi, infatti, l’esercizio di riferimento non è più rappresentato dagli stanziamenti dell’anno precedente (come previsto nel precedente ordinamento), ma da quelli dell’anno in corso.
Per il 2018, ad esempio, il riferimento è dato dagli stanziamenti del secondo esercizio contemplato nel bilancio di previsione approvato per il triennio 2017-2019.
La questione ha comportato qualche complicanza in occasione dell’esercizio provvisorio del 2016, anno nel quale il bilancio di riferimento era rappresentato dal secondo periodo relativo al triennio 2015-2017. In tale specifico caso occorre ricordare che, per gli enti locali non sperimentatori, tale bilancio era stato redatto, in termini autorizzatori, sulla base del precedente modello ex D.P.R. 194/1996 e che i dodicesimi erano sempre stati calcolati sugli stanziamenti definitivi degli interventi di spesa. Proprio riguardo gli interventi di spesa, con la modifica alla struttura del bilancio di previsione, diverso è il riferimento sul quale applicare il limite della spesa (c.d. tetto): non più l’intervento di spesa ma il programma di spesa del nuovo modello di bilancio (corrispondente al vecchio servizio).
La gestione in dodicesimi interessa soltanto gli stanziamenti di competenza diversi dagli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio.
In materia di investimenti, è vietato il ricorso all’indebitamento e possono essere impegnate solo spese riguardanti lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, ferma restando la necessità di garantire la copertura finanziaria della spesa con entrate già accertate. In questi casi è possibile anche apportare variazioni al bilancio in esercizio provvisorio.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese sopraccitate per importi non superiori ad 1/12 degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
- tassativamente regolate dalla legge;
- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, esso è consentito esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza. È onere della giunta deliberare una variazione del bilancio provvisorio con la quale disporre l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato. Come previsto nel punto 8.11 del principio contabile 4/2, la giunta adotta la delibera di variazione previa acquisizione del parere dell’organo di revisione contabile.
Per l’organo di revisione vige il dovere di vigilare, in particolare, sul rispetto dei limiti di spesa sopra delineati.