La normativa del bilancio consolidato è derivata dal D.Lgs. n. 127 del 09.04.1991 che ha regolamentato e disciplinato con specifiche note giuridico-tecniche inizialmente tutti i bilanci delle spa – srl etc.. sino a giungere all’area della pubblica amministrazione mediante il consolidamento dei bilanci degli enti locali e delle loro società partecipate.
Il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 ha posto la base giuridica delle società a partecipazione pubblica mediante la procedura di consolidamento dei bilanci delle società controllate e collegate di proprietà degli enti locali.
Tale strumento legislativo ha consentito agli enti province e comuni di presentare tutta la procedura e la modulistica in scadenza al 30 settembre 2017 con esclusione dei comuni fino a cinquemila abitanti ai quali è consentito lo slittamento con scadenza al 30 settembre 2018.
Tutto il sistema di consolidamento ha comportato super lavoro e numerosi problemi agli uffici tecnici e di ragioneria in quanto l’argomento era quasi totalmente nuovo ma attuale e lo scopo era quello di rendicontare ed evidenziare la capacità numerica patrimoniale – economica e finanziaria del gruppo comune o provincia di … seguendo il metodo integrale oppure proporzionale di consolidamento.
Di recente sono state emanate alcune norme che consentiranno di aggiornare tutta la procedura di consolidamento effettuata fino al settembre 2017, infatti con il D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017 e con il D.M. Dell’11.08.2017 sono state apportate modifiche e integrazioni al D.lgs n. 175 del 19.08.2016 e pertanto il bilancio consolidato per enti locali del 2017 che andrà presentato entro il 30.09.2018 risulterà in parte modificato.
Precisiamo che la normativa che ha definito inizialmente tutte le operazioni contabili, metodi ed area di consolidamento e soglia di irrilevanza collegata a tutte le società partecipate degli Enti Locali ha subito un aggiornamento recente ossia dopo pochi mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016.
Infatti il d.lgs. 100 del 16.06.2017 ha precisato in modo migliore e completo il perimetro di consolidamento mediante l’estensione del regime previsto per le imprese quotate anche alle società loro partecipate.
Il suddetto d.lgs 100/2017 inoltre:
- amplia la categoria delle società partecipate con l’inserimento anche delle fondazioni e dei consorzi.;
- consente l’ammissibilità di partecipazioni pubbliche in società aventi per oggetto sociale la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – art. 4 comma 7 d.lgs.175/2016;
- prevede la possibilità per le università di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche – vedi art. 4 comma 8 dello stesso D.Lgs. 175/2016;
- concede inoltre la facoltà per le Amministrazioni Pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale fuori dall’ambito territoriale di riferimento. Vedi Art. 4 comma 9 bis. Stesso D.Lgs.
Vengono ancora più chiaramente effettuate le precisazioni sugli organi amministrativi delle società controllate, vedi art. 11 modificato del D.Lgs. 175/2016 ovvero l’obbligo di un Amministratore Unico. –
In relazione alle spese per il riassorbimento del personale in precedenza dipendente della Pubblica Amministrazione in quanto titolari di partecipazioni di controllo di società pubbliche, è stato sancito che prima di procedere con nuove assunzioni gli enti locali devono riassorbire il personale delle partecipate.
Per quanto riguarda il ripiano delle perdite delle società partecipate è previsto soltanto l’utilizzo del fondo specifico ex art. 21 comma 1 d.lgs. 175/2016.
E’ stata concessa la proroga al 30.09.2017 dei termini relativi alla ricognizione delle partecipazioni possedute dagli ee.ll. , della ricognizione del personale e di adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico.
Il Decreto Ministeriale – MIN. FINANZE – dell’11 agosto 2017 ha sancito ancora – in estrema sintesi – alcune modifiche e integrazioni formali al D.Lgs. 175/2016 come di seguito espresse:
– Art. 1 – allegato 4/2 – principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.
– Art.2 – allegato 4/4 – principio contabile applicato al bilancio consolidato.
– Art 3 – allegato 6 – piano dei conti integrato.
– Art 4 – allegato 11 – schema di bilancio consolidato.
– Art 5 – allegato 12 – allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e allegato al PEG degli ee.ll.
– Art 6 – allegato 13 – elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata.