Premessa
Il disposto dell’art. 182-septies, commi 5, 6, 7 della legge fallimentare disciplina la convenzione di moratoria temporanea dei crediti, ovvero uno strumento di soluzione stragiudiziale della crisi dell’impresa debitrice con banche od intermediari finanziari.
Se rispettati i requisiti formali richiesti dalla norma in parola, con tale accordo si possono estendere gli effetti dello stesso anche ai creditori finanziari interessati non aderenti alla convenzione in parola, aventi una posizione giuridica ed interessi economici omogenei.
Accordo autonomo
Dapprima si evidenzia come la convenzione di moratoria non necessita, a differenza dell’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari (disciplinato dall’art. 182-septies, commi 1, 2, 3, 4, 7), di essere presentata a mezzo ricorso per l’omologa dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f.. Infatti, trattasi di un accordo autonomo di diritto privato che prevede la sospensione temporanea del pagamento in linea capitale e/o interesse, con allungamento dell’affidamento.
Condizioni
Affinché l’accordo in commento abbia efficacia “Extra partes” verso i creditori finanziari non aderenti, occorre il rispetto di taluni requisiti formali, in particolare che:
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- a) l’indebitamento verso i creditori finanziari superi la metà dell’indebitamento complessivo dell’impresa.
b) gli aderenti all’accordo rappresentino almeno il 75% del monte debiti dei creditori interessati.
c) i non aderenti all’accordo, ai quali si estenderanno gli effetti di quest’ultimo, siano informati dell’avvio delle trattative e messi nelle condizioni di potervi partecipare;
d) i creditori interessati abbiano omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. A tal proposito, è opportuno evidenziare che il presupposto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici tra creditori finanziari interessati (aderenti e non alla convenzione) é soggetto a valutazione dell’attestatore, in luogo del sindacato di merito del tribunale previsto negli accordi di ristrutturazione dei debiti con intermediari finanziari. D’altro canto, quest’ultimo è richiesto in sede di opposizione all’accordo, proponibile dai creditori finanziari non aderenti entro 30 giorni dalla comunicazione della stipula dello stesso e della relazione dell’attestatore.
Una volta comunicato l’accordo e la relazione dell’attestatore, vi è l’estensione automatica degli effetti anche ai creditori finanziari non aderenti.
Il professionista attestatore nella convenzione di moratoria
Quindi, è evidente il ruolo fondamentale che ricopre la figura dell’attestatore ai fini dell’efficacia “Extra partes” della soluzione stragiudiziale in commento.
Infatti, l’art. 182-septies, co. 5 l.f., come già evidenziato, stabilisce che sia un professionista, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti per la nomina a curatore, ad attestare l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati alla convenzione in commento.
Quindi, l’oggetto dell’attestazione non attiene l’attuabilità dell’accordo, piuttosto che la veridicità dei dati aziendali, bensì la posizione giuridica dei creditori finanziari, quali creditori privilegiati, piuttosto che fideiussori, datori di ipoteca, concedenti di beni in leasing, etc., come pure l’interesse economico dei medesimi, inteso come il vantaggio ritraibile da parte di essi dalla continuazione dell’attività d’impresa o dalla liquidazione dell’azienda.
Dunque, l’attestatore dovrà esprimersi “in termini di negative assurance, ossia sulla mancata conoscenza di elementi indicatori dell’assenza delle condizioni di legge” (cfr. CNDCEC, “Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria” novembre 2016, cap. 2, par. 6), in ragione dell’individuazione dell’omogeneità dei creditori finanziari non aderenti rispetto a quelli che hanno accettato il contenuto della moratoria.
Conclusioni
Dunque, si evince dal disposto ex art. 182-septies, co. 5 un ruolo fondamentale per l’attestatore, a tutela di quei creditori verso i quali l’imposizione coattiva dell’accordo di moratoria è diretta. E proprio per questo ruolo che gli viene riconosciuto, come evidenziato anche nel Documento del CNDCEC citato, che risulta opportuno che l’attestatore verifichi anche l’adeguatezza dell’informativa ai non aderenti rispetto all’avvio delle trattative, nonché all’effettiva possibilità di parteciparvi, sebbene non previsto ex lege.