Un aspetto importante dell’attività di revisione, riguarda la necessità di effettuare un controllo di qualità su lavoro svolto dal revisore. Tale controllo rappresenta il mezzo principale per garantire al pubblico e alle autorità di regolamentazione che i revisori legali assicurino un livello di servizio professionale adeguato rispetto ai principi di revisione e alle regole di deontologia professionale.
Riferimenti normativi
Le norme che si occupano di controlli di qualità sono il d.lgs. 39/2010, all’art. 10-ter e all’art. 20, nonché il principio di revisione ISA Italia 220 “Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile” e il principio di revisione ISQC 1. Il d.lgs. 39/10 hanno introdotto nel nostro Paese questo controllo obbligatorio, già presente da tempo in sede internazionale, se pur al momento i controlli di qualità (da esso previsti) non sono ancora operativi. Sono, invece, pienamente attuati quelli della Consob, Isvass, Banca d’Italia e quelli svolti internamente dalle società di revisione.
I soggetti preposti al controllo
Secondo l’art. 20 del d.lgs. 39/10, gli iscritti nel Registro, che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni sei anni. Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo almeno ogni tre anni. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un’adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria di bilancio. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun controllo avviene in base a procedure obiettive volte ad escludere conflitti di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o le società di revisione legale oggetto del controllo.
Il contenuto dell’attività di controllo
Per quanto riguarda il contenuto di questa attività di controllo, essa è basata su una verifica dei documenti di revisione selezionati e include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza. Sono, inoltre, considerati altri fattori quali la quantità e qualità di risorse impiegate e i corrispettivi per la revisione.
I soggetti incaricati del controllo di qualità redigono una relazione contenente gli esiti del controllo effettuato, le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione di effettuare specifici interventi, con l’indicazione del termine entro cui essi devono essere posti in essere. Naturalmente, nel caso in cui il revisore o la società non provvedano ad effettuare gli interventi indicati, oppure in caso di incompleta o tardiva effettuazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli artt. 24 e 26, d.lgs. 39/10.
I tipi di controllo cui è tenuto il revisore
Venendo alla tipologia di controlli possibili, essi si possono distinguere in:
- preventivi;
- formativi;
- di monitoraggio e valutazione ex post;
- successivi.
I controlli preventivi prevedono che il revisore legale o la società di revisione stabiliscano un sistema di controllo interno della qualità, affinché si raggiunga una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari.
I controlli formativi consistono in una serie di direttive e procedure attuate dal revisore legale e atte a conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l’incarico.
I controlli di monitoraggio e valutazione ex post, invece, servono per monitorare la qualità di servizi resi ai clienti, A tal scopo è opportuno predisporre annualmente una valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno, riscontrabile per le società che svolgono incarichi EIP/ESRI, dalla relazione di trasparenza.
Infine, i controlli successivi sono quelli affidati a terzi che hanno esperienza nel settore e monitorizzano i risultati della revisione. Il sistema dei controlli successivi, però ad oggi, non è ancora operativo. In ogni caso il controllo della qualità del lavoro del revisore/società di revisione, non è mai relativo alle persone che hanno svolto tali funzioni, ma esclusivamente al modo in cui essi hanno svolto i loro compiti e se sono o meno realmente indipendenti.