La riforma dei bilanci secondo il D.lgs. 139/2015 e gli ulteriori adempimenti in capo al revisore legale
Il d.lgs. 139/2015 rappresenta un’importante riforma delle regole contabili dopo l’attuazione della IV direttiva CEE del 1991. Il provvedimento normativo ha infatti introdotto nuovi principi di redazione, cambiato gli schemi di bilancio, innovato i criteri di valutazione e diversificato l’informativa in nota integrativa.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016 e sono state applicate, per la prima volta, ai bilanci che hanno chiuso il primo esercizio il 31 dicembre 2016. Ovviamente, hanno valore per i bilanci relativi agli esercizi con inizio successivo a tale data.
Con riferimento alle norme sul bilancio d’esercizio e consolidato delle società di capitali, contenute nel codice civile e nel d.lgs. 127/91, le modifiche riguardano i principi di redazione con l’introduzione, nell’art. 2423 c.c., del nuovo co. 4 che prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti. Restano fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.
E’ stato altresì introdotto, nell’art. 2423-bis del c.c. (“Principi di redazione del bilancio”), il nuovo co. 1-bis che prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci venga effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. Altra novità rilevante è l’obbligatorietà della redazione del rendiconto finanziario, il cui contenuto è disciplinato dal nuovo art. 2425-ter del c.c.. Sono esentate da tale obbligo le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle che appartengono alla nuova categoria delle micro-imprese.
Per ciò che concerne le novità in tema di schemi di bilancio, esse sono le seguenti:
a) per lo Stato Patrimoniale:
1) la rilevazione delle azioni proprie a riduzione del patrimonio netto;
2) l’aggiunta di specifiche voci per gli strumenti finanziari derivati;
3) l’eliminazione dei conti d’ordine;
b) per il Conto Economico:
1) l’eliminazione dell’area straordinaria;
2) l’aggiunta di specifiche voci per gli strumenti finanziari derivati.
Riguardo ai criteri di valutazione, dobbiamo rilevare quanto segue:
1) introduzione della rilevazione dei titoli di debito immobilizzati e dei debiti e crediti secondo il criterio del costo ammortizzato;
2) valutazione al fair value degli strumenti derivati, con nuove regole di contabilizzazione per i derivati di copertura;
3) l’obbligo di ammortizzare l’avviamento secondo la sua vita utile o, laddove non sia possibile determinarne la vita utile, entro un periodo massimo di dieci esercizi;
4) l’art. 2426 “Criteri di valutazione”, che non richiama più esplicitamente i costi di ricerca e di pubblicità tra i costi aventi utilità pluriennale che possono essere capitalizzati;
5) il contenuto della nota integrativa che dovrà presentare le informazioni relative alle voci di Stato Patrimoniale e di Conto Economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi (in linea con quanto già previsto dall’OIC 12);
6) la nota integrativa dovrà illustrare i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
7) la nota integrativa dovrà fornire l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
8) l’introduzione della categoria delle micro-imprese, vale a dire delle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
– totale attivo patrimoniale: € 175.000;
– ricavi vendite e prestazioni: € 350.000;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Per le micro-imprese il legislatore ha proposto le semplificazioni previste dall’art. 2435-bis del c.c. (“Bilancio in forma abbreviata”), in materia di presentazione dei prospetti e criteri di valutazione. Inoltre, le micro-imprese sono esonerate anche da altre disposizioni del c.c.;
9) novità sui soggetti tenuti a predisporre il bilancio consolidato, sulle modalità di redazione dello stesso e sul contenuto della nota integrativa.
Da segnalare che il Decreto ha, allo stesso tempo, previsto un incremento delle soglie quantitative al di sotto della quali non sussiste l’obbligo della sua redazione, e ampliato la platea dei soggetti obbligati a predisporlo (l’esonero per il mancato superamento dei limiti non si applica se l’impresa controllante o una delle controllate è un ente di interesse pubblico).
Infine, si evidenziano gli impatti della riforma sul lavoro del revisore legale.
Nell’ambito delle modifiche apportate al D.lgs. 39/2010, si segnala che sono stati posti in capo al revisore legale ulteriori adempimenti in quanto, oltre all’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, lo stesso dovrà:
– esprimere un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge applicabili;
– riportare una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto, acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione. In tal caso, egli dovrà fornire indicazioni sulla natura di tali errori.