Verifiche dell’organo di revisione degli enti locali sul 770

di Marco Paolini - - Commenta

Ecco tutti i controlli che il revisore deve effettuare per verificare la correttezza degli adempimenti in qualità di sostituti di imposta da parte degli enti locali.

Con DPCM 26.07.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.07.2017, n. 175, è stata disposta la proroga al  31.10.2017 della dichiarazione dei sostituti d’imposta. L’adempimento interessa anche i revisori degli enti locali chiamati all’esercizio della propria vigilanza su di essa.

L’ente locale riveste la qualifica di sostituto d’imposta per le somme corrisposte ai dipendenti, ai professionisti e agli altri soggetti durante l’anno solare. Esso è tenuto a presentare la dichiarazione annuale per tali somme e ad indicare le ritenute operate e versate all’Erario. La qualifica di sostituto d’imposta è rivestita per le somme corrisposte a vario titolo:

  •  prestazioni di lavoro dipendente;
  • prestazioni assimilate al lavoro dipendente;
  • prestazioni di lavoro autonomo;
  • prestazioni di non residenti;
  • contributi a imprese ed enti;
  • premi e vincite erogati;
  • indennità di esproprio.

In quanto sostituto di imposta, l’ente locale è soggetto agli adempimenti connessi a questo status, in particolare:

  • effettuazione e versamento delle ritenute;
  • certificazione dei corrispettivi;
  • presentazione dei modelli 770 ordinario e/o semplificato.

Come ogni sostituto di imposta, l’ente locale è tenuto ad effettuare il versamento delle ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento effettuato a titolo di compenso o altro titolo.

Certificazione dei compensi e delle ritenute

Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi si ricorda che il sostituto di imposta è tenuto a rilasciare al percipiente una certificazione attestante l’ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di Certificazione Unica. In particolare, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilato, nonché quelli di lavoro autonomo, il sostituto d’imposta deve rilasciare al soggetto percipiente, a decorrere dal 2015, la Certificazione Unica (C.U.) in duplice copia, corredata delle istruzioni per il contribuente, entro il 31 marzo (nuovo termine stabilito a decorrere dal 2017 ad opera dell’art. 7-quater, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. L. 1 dicembre 2016, n. 225 – in precedenza il termine previsto era il 28 febbraio) dell’anno successivo a quello di corresponsione dei compensi.

La Certificazione Unica deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 7 marzo del medesimo anno. Per l’anno 2016, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha concesso una proroga per l’invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il mod. 730 precompilato fino al termine di presentazione del mod. 770 (15 settembre, per il 2016). Analoga disposizione è stata prevista per l’anno 2017, con differimento al 31 ottobre 2017.

Dichiarazione del sostituto d’imposta

Per quanto riguarda i modelli 770, a seguito dell’introduzione dell’obbligo della Certificazione Unica, essi presentano un contenuto notevolmente ridimensionato, dovendosi riportare, ora, solo i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti, riferiti alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati erogati compensi soggetti a ritenuta (770 semplificato) e a quelle operate sui contributi e premi (770 ordinario).

La principale novità per il 2017 consiste, indubbiamente, nell’avvenuta unificazione dei modelli, 770 Ordinario e Semplificato in un unico modello. Le altre novità sono rappresentate dall’introduzione del nuovo quadro “DI” destinato ad evidenziare i maggiori crediti derivanti da dichiarazioni integrative inviate oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e dalle previsioni dell’art. 15, c. 1, lett. a) e b) D. Lgs. 175/2014, in materia di compensazioni dei crediti restituiti ai sostituiti nonché di somme versate in eccesso, da effettuarsi direttamente nel modello F24. Questo ha determinato l’eliminazione dai quadri ST e SV delle caselle riferite alla compensazione interna degli importi relativi all’eccedenza di versamento e la revisione del quadro SX per accogliere i campi riepilogativi dei crediti e del relativo utilizzo, precedentemente contenuti nei singoli modelli dichiarativi.

Nel frontespizio del modello devono essere riportate le generalità dei componenti dell’organo di revisione i quali devono apporre la propria firma.

Come già avvenuto per il 2016, anche il termine di invio telematico previsto per il 2017 per le somme erogate nel 2016, ordinariamente previsto per il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento, è stato oggetto di proroga ad opera del DPCM 26/07/2017 che ne ha differito il termine al 31/10/2017.

Nonostante il prospetto sia stato unificato, la sua trasmissione, che dovrà essere effettuata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, potrà essere spezzata in più flussi; i sostituti di imposta potranno infatti inviare, oltre al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, SX, SY riferiti alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, separandoli da quelli relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi purché, entro il 7.03.2017, abbiano trasmesso sia le CU relative al lavoro dipendente (e assimilati), che quelle riferite al lavoro autonomo.

Si segnala, peraltro, che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione  n. 95/E/2017, ha chiarito che le Pubbliche Amministrazioni, tenute alla presentazione del modello 770, possono evitare tale adempimento se tutti i versamenti delle ritenute sono stati eseguiti direttamente in Tesoreria e non siano stati effettuati versamenti tramite i modelli F24 o F24EP, qualora siano state trasmesse telematicamente tutte le Certificazioni Uniche. L’adempimento resta dovuto per le amministrazioni che debbano presentare quadri diversi dai quadri ST, SV e SX.

Verifiche dell’organo di revisione

L’organo di revisione deve verificare l’esistenza di un adeguato sistema di gestione degli adempimenti conseguenti all’erogazione di redditi, retribuzioni, compensi, indennità, contributi e altri proventi soggetti all’obbligo della ritenuta alla fonte di cui agli artt. da 23 a 30 del D.P.R. 600/1973 e all’art. 11 della L. 413/1991.

In particolare, l’organo di revisione deve verificare che l’ente:

  • per le diverse tipologie di retribuzioni, compensi o indennità corrisposte a terzi, abbia correttamente applicato la ritenuta a titolo di acconto o di imposta;
  •  abbia provveduto al versamento all’Erario delle ritenute, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del compenso, operate sia per i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, nonché per prestazioni occasionali;
  • abbia provveduto al versamento all’Erario delle ritenute Ires, entro il 16 del mese successivo a quello di erogazione del reddito o compenso, effettuate sulla corresponsione di contributi ad imprese o enti, e per indennità di esproprio;
  •  abbia richiesto al lavoratore autonomo occasionale, all’inizio del rapporto di lavoro, un’autocertificazione mediante la quale lo stesso comunica il superamento o meno del limite di € 5.000 e, nel caso affermativo, abbia effettuato la conseguente iscrizione alla gestione separata INPS;
  • abbia effettuato il conguaglio fiscale ai dipendenti per l’anno precedente;
  • abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali;
  • abbia presentato all’INAIL la denuncia delle retribuzioni e versato il saldo dell’esercizio precedente, unitamente all’acconto dell’esercizio in corso entro la data di scadenza;
  • abbia consegnato la Certificazione Unica ai propri dipendenti e agli altri percettori entro i termini di legge o all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché effettuato l’invio telematico delle stesse all’Agenzia delle Entrate;
  • abbia presentato il Modello 770 entro il termine previsto.

 


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Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

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