Derivati di copertura e speculativi: Contabilizzazione e disclosure di bilancio

di Giuseppe Rodighiero - - Commenta

La rilevazione degli strumenti finanziari derivati di copertura o speculativi: la rilevazione contabile e l’indicazione in bilancio e nota integrativa

Il legislatore, con riferimento ai bilanci con esercizio avente inizio dall’1.01.2016 (ad eccezione di quelli delle cc.dd. “micro imprese”), ha introdotto l’obbligo di rilevare gli strumenti finanziari derivati nei prospetti di stato patrimoniale e di conto economico, nonché di fornire debita informativa nelle note integrative.
Altresì, a disciplinare la rilevazione contabile, come pure la valutazione di detti strumenti, occorre fare
riferimento al principio contabile OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”.

Le modifiche allo stato patrimoniale ed al conto economico

Con l’art. 6, commi 4 e 6 del Decreto legislativo nr. 139/2015, nell’attivo immobilizzato ed in quello circolante trovano rilevazione gli strumenti finanziari derivati attivi alle voci B) III 5) e CIII 5), in sostituzione delle “azioni proprie” che ora vanno a diretta riduzione del capitale netto (iscrizione alla “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”).
Se passivi, invece, gli strumenti in parola sono accolti in B) 3, tra i fondi rischi ed oneri.
Altresì, nel patrimonio netto, alla voce A) VII vi è un’apposita riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
D’altra parte, nel prospetto di conto economico, sono state inserite le rivalutazioni e svalutazioni dei derivati in D), tra le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.
Di seguito gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico ex artt. 2425 e 2425 cod. civ. modificati ex art. 6, commi 4 e 6 d.lgs. nr. 139/2015.
B) Immobilizzazioni finanziarie:
III – Immobilizzazioni finanziarie
5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
5) strumenti finanziari derivati attivi;
C) Attivo circolante:
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
5) strumenti finanziari derivati attivi;
A) Patrimonio netto:
VII – Altre riserve, distintamente indicate.
VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

B) Fondi per rischi e oneri:
3) altri.
3) strumenti finanziari derivati passivi;
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:
18) rivalutazioni:
d) di strumenti finanziari derivati;
19) svalutazioni:
d) di strumenti finanziari derivati;

Rilevazione contabile

Ai fini di una corretta contabilizzazione, occorre anzitutto distinguere se gli strumenti finanziari derivati sono speculativi od hanno una funzione di copertura. In tal senso, occorre fare riferimento al principio contabile internazionale IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (2004)”. Detto principio, oltre a specificare le caratteristiche che un derivato deve avere per essere definito tale (un valore che cambia in relazione ad un valore sottostante, assenza o basso investimento netto iniziale, regolamento a data futura) chiarisce come sia di copertura se il suo fair value1, o i flussi finanziari oggetto di analisi, compensi/no le variazioni del fair value o dei flussi finanziari del sottostante elemento coperto (trattasi del c.d. “test IAS 39”).
Quindi se il valore del derivato non si muove nella stessa direzione del valore del sottostante (al fine di
compensarne le variazioni) trattasi di un derivato non di copertura, quindi speculativo. Questo, anche se
contrattualmente risulta di copertura (cfr. Sentenza nr. 2212/2015 pubblicata il 29.06.2015 Tribunale di
Venezia). In tale ultimo caso, il suo fair value viene rilevato nell’attivo circolante, mentre le sue variazioni positive o negative sono inserite, rispettivamente in D)18 e D)19 del conto economico.
D’altro canto, se i derivati sono di copertura, la loro classificazione nell’attivo circolante o tra le
immobilizzazioni finanziarie (se un’attività), segue la classificazione dell’elemento coperto (i.e. un’attività di bilancio, un impegno irrevocabile), secondo la contabilizzazione c.d. “cash flow hedge”.

In tal caso, altresì, le relative variazioni dello strumento finanziario derivato e dell’elemento coperto sono rilevate a conto economico tra le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie. Mentre, se trattasi di copertura di una passività, la rilevazione avviene tra i fondi rischi ed oneri.
D’altra parte, se ad essere coperti sono dei flussi finanziari (come gli interest rate swap che coprono i flussi finanziari derivanti da fluttuazioni dei tassi di interesse), la loro classificazione é nell’attivo di stato patrimoniale (immobilizzato o circolante, a seconda il flusso sia entro od oltre l’esercizio successivo), con
contropartita in apposita riserva del capitale netto “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” delle variazioni del fair value dello strumento derivato rispetto le quali non corrisponde una stessa variazione (in valore assoluto) del flusso finanziario.

L’eccedenza di variazione (c.d. “componente inefficace della copertura”) trova rilevazione tra le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.

Le modifiche alla nota integrativa

Con le modifiche apportate all’art. 2427-bis del cod. civ., operate dell’art. 6, comma 10 del decreto in
commento, viene stabilita una specifica disclosure di bilancio circa gli strumenti finanziari derivati. Più specificatamente, oltre al fair value, all’entità ed alla natura degli strumenti in questione (come previsto dallo stesso articolo del cod. civ. ante d.lgs. 139/2015) stabilisce la necessaria descrizione:
– degli “assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato”, riferendosi quindi al fair value di derivati O.T.C. (Over the Counter), la stima del quale è necessaria in assenza di un mercato attivo di riferimento;
– delle “variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto”, da fornire in forma descrittiva;
– dei “movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio”, mediante una tabella mutuata da quella fornita dall’OIC 28 “Patrimonio netto”, come chiarito dall’OIC 32, par. 127, nonché con altre tabelle di movimentazione intervenute nella riserva, fornite come esempio sempre dall’OIC 32.

 

1
Principio contabile OIC 32, appendice B – Valutazione al fair value “Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.”

 

 


Autore dell'articolo
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Giuseppe Rodighiero

Dottore Commercialista in Vicenza. Revisore legale dei conti. Laureato con lode sia in Economia del commercio internazionale nel 2006 che in Economia e legislazione d’impresa nel 2008. E' stato assegnista di ricerca universitario. Membro commissione nazionale Bilancio e revisione di UNGDCEC. Autore di pubblicazioni, in particolare in materia fiscale, di bilancio e revisione legale.

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