Per gli enti locali verifica degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio

di Marco Paolini - - Commenta

Salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali e assestamento generale

Entro il 31 luglio gli enti locali devono procedere alla verifica degli equilibri di bilancio prevista dall’art. 193, c. 2 del TUEL.

Entro la stessa scadenza è previsto l’assestamento generale del bilancio. Un ruolo fondamentale è svolto dall’organo di revisione dei conti che deve esprimersi con proprio parere.

L’art. 193 del TUEL prevede che gli enti locali garantiscano in fase previsionale, durante la gestione e in occasione delle successive variazioni di bilancio, il mantenimento degli equilibri in termini di competenza e di cassa.

La verifica degli equilibri generali di bilancio prevista dall’art. 193, c. 2 deve avvenire con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno. Con apposita delibera, l’ente dà atto del permanere degli equilibri ovvero, in caso di accertamento negativo, adotta i provvedimenti necessari al recupero degli stessi, che possono consistere in:

  •  misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  • provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
  •  iniziative necessarie ad adeguare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

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La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.

L’art. 147-quinquies del TUEL, introdotto dal D.L. 174/2012, conv. L. 213/2012, art. 3, c. 1, lett. d), prevede l’attribuzione al Responsabile del Servizio Finanziario della direzione e del coordinamento delle attività di verifica degli equilibri finanziari, da svolgersi sotto la vigilanza dell’organo di revisione.

L’analisi in questione è condotta attraverso una attenta verifica sull’andamento delle entrate e delle spese come previste nel bilancio preventivo onde verificare se lo stesso, per la parte corrente, per la parte capitale oltre che per la gestione residui, risulti in linea con gli stanziamenti previsti e che, pertanto, non si profilino possibili situazioni di squilibrio.

Nello specifico si tratta di verificare:

  •  la propensione degli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa a tradursi in effettivi accertamenti e impegni entro la fine dell’esercizio;
  • che tali accertamenti e impegni risultino idonei a garantire il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente, parte capitale e non risulti una situazione di deficit di cassa.

E’ opportuno sottolineare che, mentre il controllo degli equilibri finanziari costituisce una forma di controllo interno che deve essere esercitato mediante periodica e costante verifica durante tutto il corso dell’esercizio, avendo carattere permanente, la salvaguardia di cui al citato art. 193 rappresenta il momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri generali di bilancio, non solo finanziari, ma anche economici e patrimoniali.

Entro la stessa scadenza, il consiglio dell’ente deve deliberare, inoltre, a norma dell’art. 175, c. 8 del TUEL, l’assestamento generale di bilancio. Mediante questa delibera l’ente attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e spesa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. L’assestamento consente di porre in essere le manovre correttive eventualmente necessarie in relazione alle indicazioni fornite dai responsabili dei servizi e del servizio finanziario dell’ente.

La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’art. 193 è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141, con applicazione della procedura di commissariamento prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

 


Autore dell'articolo
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Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

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