La Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 14 del 23 giugno 2017, ha emanato le nuove linee di indirizzo per la relazione degli organi di revisione degli enti locali di province, città metropolitane e comuni. La finalità è quella di continuare il percorso intrapreso per migliorare la qualità dei conti degli enti pubblici che costituiscono componente primaria del conto della pubblica amministrazione.
A tale scopo concorre l’armonizzazione contabile, presidio essenziale ad un efficace coordinamento della finanza pubblica costruita, nella sua disciplina formale e sostanziale, secondo un criterio logico che consente di cogliere gli aspetti di congruenza delle gestioni degli Enti.
La Corte dei Conti rimarca come elementi centrali per il raggiungimento di tale scopo siano la corretta quantificazione del fondo pluriennale vincolato (FPV), del riaccertamento straordinario dei residui e del fondo crediti di dubbia esigibilità (a fronte dei quali occorre verificare, in particolare, la sostenibilità del piano di rientro dall’eventuale disavanzo generato).
Dopo aver riepilogato le criticità che hanno caratterizzato la fase di prima applicazione della nuova contabilità armonizzata, la Corte dei Conti passa alla fase della programmazione rimarcando i principi di veridicità, attendibilità e prudenza nelle previsioni, con particolare riferimento alla centralità del documento unico di programmazione (DUP).
In tale contesto si collocano le nuove regole introdotte dal legislatore al fine di completare il percorso attuativo del disegno tratteggiato dalla l. n. 243/2012, modificato dalla L. 12 agosto 2016, n. 164 – ed avviato con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha previsto l’introduzione di nuovi saldi di finanza pubblica sostitutivi del patto di stabilità interno.
Infine, attenzione deve essere posta agli equilibri finanziari di bilancio e alla programmazione della gestione di cassa.
Per quanto riguarda l’avvio del bilancio consolidato, della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti integrato, si ricorda che è stata concessa la facoltà agli Enti territoriali (non aderenti alla fase di sperimentazione) di rinviare all’esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del piano dei conti integrato, ai fini della redazione del conto consolidato, mentre in favore degli enti locali con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti, è stata prevista la possibilità di rinviare all’esercizio 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, così da redigere il bilancio consolidato nel 2018 con riferimento al 2017.