Revisore legale e normativa antiriciclaggio

Il revisore legale e la normativa antiriciclaggio

di Umberto Montesano - - Commenta

Il nuovo decreto antiriciclaggio n. 90/2017

E’ stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva UE 2015/849 (IV direttiva) in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il provvedimento, in vigore dal prossimo 4 luglio, stabilisce misure dirette a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Le novità che impattano sul d.lgs. 231/2007 sono diverse.

In primis, è stato ampliato il perimetro delle persone politicamente esposte. Adesso in questa categoria vi rientrano i seguenti soggetti:

  • Gli assessori regionali;
  • I sindaci di città metropolitane;
  • I sindaci di comuni con popolazione non inferiore a 15 mila abitanti;
  • I parlamentari europei;
  • Gli esponenti di imprese controllate, anche indirettamente, in misura prevalente o totalitaria da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15 mila abitanti;
  • I direttori generali di ASL e di aziende ospedaliere, di aziende ospedaliere universitarie e degli altri enti del SSN.

La seconda novità riguarda l’adeguata verifica della clientela.
Infatti, nell’art. 17, co. 6, è stato previsto che l’obbligo di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro (prestazioni di servizi di pagamento ed emissione di moneta elettronica), è limitato alle operazioni occasionali effettuate dalle banche, da Poste Italiane, dagli istituti di pagamento, altri agenti, ecc.

Con riferimento al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, l’acquisizione di ulteriori informazioni, comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, nonché la verifica della provenienza dei fondi nella disponibilità del cliente, debbano avvenire sulla base di informazioni “acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività” (art. 18, co. 1, lett. c) e d)).

Un’ulteriore importante novità riguarda la segnalazione delle operazioni sospette.
All’art. 35, co. 2, è stata eliminata la previsione secondo cui la segnalazione si considera tardiva ove effettuata successivamente all’avvio di attività ispettiva presso il soggetto obbligato da parte delle autorità. Quindi, nonostante la preesistenza di elementi di sospetto, e decorsi comunque 30 giorni dal compimento dell’operazione sospetta, quest’ultima non si considera più tardivamente segnalata.

Altrettanto rilevanti sono le sanzioni penali previste dal legislatore.
Infatti, è stata stabilita la sanzione penale della reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro nei confronti di chi, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica, nell’adempimento di tali obblighi “utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione”.

Per concludere, sono state modificate anche le sanzioni di carattere amministrativo.
Ammonta a 2.000 euro l’entità della sanzione per i soggetti obbligati che violino gli obblighi di adeguata verifica e gli obblighi di conservazione (prima oscillava dai 3.000 ai 50.000 euro). Nei casi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime, è applicata la sanzione da 2.500 a 50.000 euro (anziché nella misura del triplo).

Per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 58 del decreto), è stata modificata a 3.000 euro l’entità della sanzione. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, è applicata la sanzione da 30.000 a 300.000 euro, ulteriormente aumentata quando si produce un vantaggio economico. Se l’entità di questo vantaggio è determinato o determinabile e, comunque, non inferiore a 450.000 euro, la sanzione è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio. Se il vantaggio economico non è determinato o determinabile, la sanzione è elevata fino a 1 milione di euro. Inoltre, è stata eliminata la sanzione per i casi di tardiva segnalazione.

Per il personale degli intermediari bancari e finanziari è stato, invece, limitato il perimetro soggettivo di applicazione della sanzione ed abbassato il massimo edittale della sanzione da 200.000 a 50.000 euro se omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta disposto dalla UIF.

Infine, si tenga conto che le modalità per determinare la gravità della violazione sono:

  1. Intensità dell’elemento soggettivo;
  2. Grado di collaborazione con le autorità;
  3. Rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto;
  4. Reiterazione dei comportamenti.

Autore dell'articolo
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Umberto Montesano

Dottore commercialista e revisore legale. Svolge l’attività in qualità di collaboratore di diversi Studi commerciali. Dal 2016 componente della Commissione Studi “Internazionalizzazione delle Imprese” presso l’UGDCEC di Roma, che si occupa di fornire attività di supporto tecnico ed operativo ai professionisti e di formulare documenti che siano di ausilio nell’attività professionale. Revisore legale con incarico in società di capitali con sede a Roma. Candidato al Parlamento nel “Movimento Italia nel Cuore”

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