Criteri di Valutazione e Schemi di Bilancio: l’impatto del D.lgsv 139/2015

di Giuseppe Rodighiero - - Commenta

Con il D.lgs. nr. 139/2015 (c.d. “Decreto bilanci”), in recepimento della Direttiva UE 34/2013, si sono introdotte talune novità, impattanti soprattutto sui precedenti schemi di bilancio, piuttosto che sui criteri di valutazione adottabili dal redattore di bilancio.

Di seguito verranno enunciate le principali modifiche a detti schemi e criteri di valutazione, con un richiamo ad alcuni principi OIC di recente pubblicazione, senza pretesa alcuna di esaustività.

1. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Dapprima, risulta importante evidenziare come, dal primo gennaio 2016, viene dato riconoscimento normativo al postulato della rilevanza, uno tra quelli delucidati dal principio OIC nr. 11, maggio 2005.

Questo ad opera dell’art. 6, co. 2 lett. b) del D.lgs. nr. 139/2015, il quale aggiunge all’art. 2423 del cod. civ. il co. 4, che stabilisce come: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”

D’altro canto, con il decreto in questione, il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma viene maggiormente specificato nella sua definizione dal punto di vista normativo, grazie all’art. 6, co. 3 lett. b) D.lgs. nr. 139/2015, il quale aggiunge il co. 1-bis, all’art. 2423-bis, del cod. civ., specificando che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”

2. MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Il decreto in commento, prevede altresì alcune modifiche agli schemi contenuti nei prospetti di bilancio. Anzitutto, con l’art. 6, co. 4 lett. n) del D.lgs. nr. 139/2015 viene abrogato l’art. 2424, co. 3 del cod. civ ., il quale stabiliva l’inserimento in calce allo stato patrimoniale dei conti d’ordine.

D’altra parte, l’art. 2427, co. 1, nr. 9) del cod. civ., che disciplina il contenuto della nota integrativa, così come sostituito dall’art. 6, co. 9 lett. c) D.lgs. nr. 139/2015, prevede l’indicazione proprio in tale documento degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali, non risultanti dallo stato patrimoniale.

Precedentemente a tale intervento normativo, invece, l’art. 2427, co. 1, nr. 9) e l’OIC nr. 22 di agosto 2014 richiedevano l’indicazione in nota integrativa degli impegni e delle garanzie soltanto qualora incidessero in maniera rilevante.

Altresì, nelle immobilizzazioni finanziarie, nell’attivo circolante, nonché nei debiti e nei proventi ed oneri finanziari, ora trovano espressa rappresentazione le operazioni verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (cc.dd. “Imprese sorelle”), così come disciplinato ex art. 6, co. 4 e 6 D.lgs. nr. 139/2015.

Ad opera dell’art. 6, co. 6, lett. g), invece, vi è stata una delle modifiche agli schemi di bilancio maggiormente impattante sugli stessi (e non sulla determinazione del reddito), in ragione del write off dell’area straordinaria. I relativi componenti reddituali positivi e negativi ora troveranno collocazione in A5) e B14), piuttosto che in altre voci di conto economico, a seconda che i fatti di gestione da rappresentare siano riconducibili alle fattispecie tipizzate ex OIC nr. 12, dicembre 2016, rispetto alle quali il principio in parola indica ove inserirle, piuttosto che ad altri fatti non tipizzabili a priori, ma per i quali è il redattore di bilancio ad individuarne la classificazione in conto economico.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE

D’altro canto, il D.lgs. nr. 139/2015 ha modificato taluni criteri di valutazione, con decorrenza 1.01.2016 (sia per le operazioni in essere che successive a tale data, tranne che per l’ammortamento dell’avviamento, nonché per l’applicazione del costo ammortizzato).

Più specificatamente, si segnala, per esempio che il buy back di azioni proprie non può più trovare rappresentazione nell’attivo di bilancio, bensì andrà a diretta decurtazione del netto (ex art. 6, co. 4 D.lgs. nr. 139/2015).

Profondo certamente è stato soprattutto l’intervento del decreto in questione sugli intangibles. Basti pensare al write off dei costi di ricerca e pubblicità, ex art. 6, co. 4 D.lgs. nr. 139/2015, con conseguente spesatura degli stessi nell’esercizio di sostenimento

Il legislatore è voluto intervenire anche sul criterio di ammortamento dei costi di sviluppo (modifica ex art. 6, co. 8, lett. d) D.lgs. nr. 139/2015), nonché su quello dell’avviamento (modifica ex art. 6, co. 8, lett. e) D.lgs. nr. 139/2015). In entrambi gli intangibles in discorso il criterio per determinare il piano di ammortamento è quello della vita utile (che per l’avviamento non può superare i 20 anni). Nel caso non fosse possibile determinare la vita utile, allora il limite alla durata dell’ammortamento rimane di 5 anni per i costi di sviluppo ed aumentato a 10 per l’avviamento, fornendone opportuna spiegazione in nota integrativa. Si evidenzia, altresì, che l’avviamento ante 1.01.2016 può seguire il piano di ammortamento previgente.

D’altra parte, l’art. 6, co. 8 del D.lgs. nr. 139/2015 ha modificato l’art.  2426, co. 1, nr. 1 e 8, stabilendo che i crediti, i debiti e le immobilizzazioni finanziarie debbano essere rappresentate in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, in luogo dei precedenti criteri di valutazione, rispettivamente, il valore di presunto realizzo, il valore nominale ed il costo di acquisto, anche se le operazioni ante 1.01.2016 possono seguire la normativa previgente.

L’applicazione di tale criterio non si applica qualora gli effetti fossero irrilevanti (generalmente se riferiti ad un periodo inferiore ai 12 mesi).

Esso, in prima approssimazione, prevede l’applicazione del tasso di interesse effettivo, in luogo di quello nominale. Tale tasso tiene conto di una quota parte dei costi iniziali (le spese iniziali di istruttoria di un mutuo, per esempio).

Ne consegue quindi l’eliminazione dell’aggio e disaggio su prestiti in stato patrimoniale.

Sono esentate da tale criterio le imprese con bilancio in forma abbreviata e la categoria delle cc.dd.“micro imprese”, la quale è stata introdotta dal D.lgs. nr. 139/2015 (i.e. le imprese che per due esercizi consecutivi non superano un totale attivo, totale ricavi, numero medio di dipendenti, rispettivamente nel limite di euro 175.000, 350.000 e 5)

Circa la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, è opportuno evidenziare quanto segue.

Ad eccezione per la nuova categoria delle cc.dd. “micro-imprese”, l’art. 6, ai commi 4 e 6 del decreto in parola, stabilisce che debba trovare rappresentazione nei prospetti di bilanci il valore degli strumenti finanziari derivati.

Più specificatamente, essi devono essere iscritti al loro fair value, ex art. 2426, co. 1, lett. 11-bis), tra le immobilizzazioni finanziarie e l’attivo circolante, se derivati attivi, e tra i fondi per rischi e oneri, se derivati passivi.

Altresì, se trattasi di derivati speculativi, la variazione del loro fair value viene registrata in conto economico  tra le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.

D’altro canto, se sono stati sottoscritti dall’impresa derivati di copertura, ai fini contabili occorre distinguere gli stessi a seconda l’oggetto di copertura sia un’attività o passività di bilancio (per esempio un’immobilizzazione finanziaria), piuttosto che un flusso finanziario atteso.

Nel primo caso, le variazioni dello strumento di copertura e dell’elemento coperto vengono rilevate a conto economico, secondo il metodo di contabilizzazione del “fair value hedge”. Nel secondo caso, invece, le variazioni di fair value dello strumento finanziario vengono contabilizzate col metodo del “cash flow hedge” nell’apposita riserva del netto “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.

Circa l’informativa da fornire in nota integrativa, l’art. 2427-bis del cod. civ.), così come modificato ex art. 6, co. 10 D.lgs. nr. 139/2015, prevede che, oltre al fair value, nonché alla natura ed all’entità di tali strumenti, si debbano chiarire le condizioni contrattuali, i metodi utilizzati per la determinazione del loro fair value, nonché le variazioni intervenute nell’anno nella citata riserva del netto.

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Autore dell'articolo
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Giuseppe Rodighiero

Dottore Commercialista in Vicenza. Revisore legale dei conti. Laureato con lode sia in Economia del commercio internazionale nel 2006 che in Economia e legislazione d’impresa nel 2008. E' stato assegnista di ricerca universitario. Membro commissione nazionale Bilancio e revisione di UNGDCEC. Autore di pubblicazioni, in particolare in materia fiscale, di bilancio e revisione legale.

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