Relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio 2016

di Luigia Lumia - - 1 Commento

La relazione di controllo sul bilancio 2016 dei sindaci revisori deve tenere conto di molte novità. In particolare tale documento contiene alcune delle modifiche introdotte negli ultimi anni, prima con il D.Lgs. 139/2015, che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE sui bilanci d’esercizio e consolidati e poi con il D.Lgs. 135/2016, che ha recepito la Direttiva 2014/56/UE sulle revisioni legali.

Per tale motivo il CNDCEC ha pubblicato il documento“La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016” con alcuni chiarimenti e considerazioni al riguardo. In fondo al documento è presente un fac simile a disposizione dei professionisti.

Principali indicazioni contenute nel documento CNDCEC

Come chiarito nel documento, le principali novità introdotte nella relazione dei sindaci sono le seguenti:

  1. Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto il rendiconto finanziario come documento parte integrante del bilancio, pertanto diventa necessario menzionare il rendiconto, sia nel paragrafo introduttivo della relazione, sia nel paragrafo che contiene il giudizio professionale.
  2. Il D.Lgs. 139/2015 ha previsto che sia richiesto al revisore, oltre al giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, anche un giudizio sulla sua “conformità alle norme di legge” nonché “una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione”. Tali modifiche non si applicano alle relazioni di revisione sui bilanci 2016.
  3. L’articolo 2423-ter, comma 5 del Codice Civile prevede che per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico sia indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente e se le voci non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità, l’adattamento o la sua impossibilità, devono essere segnalati e commentati in nota integrativa. Come chiarito dal CNDCEC non sussiste alcun obbligo di inserire nella relazione di revisione richiami di informativa per l’eventuale adattamento dei dati corrispondenti.

In merito alle modifiche introdotte sulla revisione legale dal D.Lgs. 135/2016, una sola ha impatto sulle relazioni di revisione sui bilanci 2016, cioè nel paragrafo sulla responsabilità del revisore, occorre sopprimere il riferimento al comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs. 39/2010.

La_relazione_di_revisione_dei_sindaci_revisori_rev_19_marzo_2017

Autore dell'articolo
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Luigia Lumia

Ragioniere Commercialista (Bologna, n. 500/1978). Fondatrice e Direttore Responsabile del sito www.fiscoetasse.com, dal 1999 il portale di informazione fiscale di riferimento italiano.

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