Monitoraggio del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui degli enti locali

di Marco Paolini - - Commenta

Nei bilanci degli enti locali, una fase cruciale, nell’ambito del passaggio alla contabilità armonizzata, è stata quella del riaccertamento straordinario dei residui avvenuta, nella maggior parte dei casi, nei primi mesi del 2015.

Si trattava dell’attività prevista dall’art. 3, c. 7 del D.Lgs. 118/2011 finalizzata ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata.

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Ora il decreto MEF 19 dicembre 2016, concernente il monitoraggio del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, ha stabilito le modalità e i termini per la trasmissione al MEF delle relative informazioni.

In particolare, il decreto prevede la compilazione di tre modelli alternativi:

·       Allegati B1 e B2 per gli enti che hanno adottato la contabilità finanziaria potenziata nel 2015;

·       Allegati B1S e B2S per gli enti che hanno adottato la contabilità finanziaria potenziata nel 2016;

·       Allegato C per gli enti sperimentatori che hanno adottato la contabilità finanziaria potenziata nel 2012;

·       Allegato D per gli enti sperimentatori che hanno adottato la contabilità finanziaria potenziata nel 2013;

·       Allegato E per gli enti sperimentatori che hanno adottato la contabilità finanziaria potenziata nel 2014;

Il termine previsto generalmente per l’invio del prospetto è stabilito in 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (avvenuta in data 25 gennaio 2017). Per gli enti che alla data di pubblicazione del decreto non abbiano ancora approvato il riaccertamento straordinario dei residui a causa del ritardo dell’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente all’adozione del D.Lgs. 118/2011 devono trasmettere i dati entro 60 giorni dall’approvazione della delibera di giunta di riaccetamento straordinario dei residui, previa comunicazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in parola, di non aver ancora ottemperato all’approvazione del rendiconto dell’esercizio antecedente l’adozione del D.Lgs. 118/2011.

Gli enti inadempienti sono tenuti a ripianare il maggior disavanzo conseguente al riaccertamento straordinario dei residui nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo dell’art. 3, comma 15 del D.Lgs. 118/2011 di successiva emanazione.

Sono invece previsti incentivi a favore degli enti che alla data del 31/12/2017 non presentano quote di disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui.

Nella risposta alla Faq n.18, Arconet ha previsto che sono tenuti alla trasmissioni delle informazioni richieste tutti gli enti, compresi quelli che non hanno registrato un disavanzo.

Pur non riguardando direttamente l’organo di controllo, l’adempimento in esame è di palese interesse nella misura in cui, l’eventuale inadempimento da parte dell’ente, comportando l’anzidetto dispositivo sanzionatorio, determina la necessaria rimodulazione del piano di rientro dal disavanzo con conseguente compromissione degli equilibri finanziari.


Autore dell'articolo
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Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

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