Parere del revisore di enti locali sul riaccertamento ordinario dei residui

di Marco Paolini - - 1 Commento

La predisposizione del rendiconto dell’esercizio, che gli enti locali devono approvare entro il 30 aprile di ogni anno, prevede, tra le operazione propedeutiche, il riaccertamento ordinario dei residui. Con esso l’ente procede alla verifica dei residui attivi e passivi ai fini della revisione delle ragioni del loro mantenimento in bilancio, in tutto od in parte, nonché della loro corretta imputazione.

Per l’ente locale:

·       i residui attivi rappresentano veri e propri crediti inerenti entrate accertate e non riscosse;

·       i residui passivi rappresentano debiti, debiti in corso di formazione (costi esercizi futuri) o impegni per i quali al termine dell’esercizio non è stata avviata alcuna procedura.

Il riaccertamento ordinario consiste in una ricognizione dei residui al fine di individuare:

·       i crediti di dubbia e difficile esazione;

·       i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

·       i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta estinzione legale o per indebito o erroneo accertamento del credito;

·       i debiti insussistenti o prescritti;

·       i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

·       i crediti e i debiti imputati all’esercizio di riferimento, che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ogni singolo residuo va verificato circa l’effettiva esigibilità alla luce del principio applicato della competenza finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 che individua, per ogni entrata e per ogni spesa la scadenza della stessa, determinandone conseguentemente l’imputazione in bilancio.

Per i residui insussistenti, prescritti o inesigibili occorre procedere all’eliminazione definitiva dal conto del bilancio attraverso una descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro estinzione. L’impossibilità di realizzare il credito, le attività poste in essere per la riscossione e i motivi della inesigibilità devono essere opportunamente motivati.

Il principio contabile prevede che non è ammesso mantenere in bilancio residui attivi e passivi privi del perfezionamento dell’obbligazione.

Un residuo non divenuto esigibile al 31/12 deve essere immediatamente cancellato e reimputato all’anno in cui diverrà esigibile.

La reimputazione consente l’iscrizione dei residui non scaduti alla fine dell’anno, all’esercizio in cui presumibilmente scadranno, incrementando le previsioni dell’esercizio considerato dell’importo pari al residuo reimputato.

Nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato il residuo da cancellare si aumenta il fondo pluriennale vincolato (che rappresenta l’elemento di congiunzione tra l’acquisizione della risorsa e il suo effettivo impiego nei casi in cui le entrate vincolate e le spese correlate siano rispettivamente accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio ma imputate in esercizi diversi).

Nel bilancio dell’esercizio in corso si incrementa il FPV costituito nell’entrata per un importo pari a quello dell’impegno cancellato. Nel bilancio in cui la spesa è reimputata si incrementa o si iscrive lo stanziamento di spesa necessario per la reimputazione.

I crediti stralciati dal conto del bilancio possono essere mantenuti nello stato patrimoniale coperti dal fondo svalutazione crediti. Per i residui di dubbia esigibilità, occorre, valutare il grado di inesigibilità ed effettuare l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Sul riaccertamento dei residui l’organo di revisione deve esprimere il proprio specifico parere, ulteriore rispetto a quello che dovrà poi produrre sul rendiconto. Il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto.

Il revisore dei conti deve verificare, in particolare, che il riaccertamento dei residui attivi sia effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione totale o parziale.

La variazione al bilancio che consegue al riaccertamento ordinario deve essere trasmessa al tesoriere.


Autore dell'articolo
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Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

Commenti 1

  1. buonasera, volevo sapere se può rientrare nei residui attivi un credito vantato dall’Inps per mutuo ipotecario non pagato e conseguente vendita immobile con ricavo minore del mutuo (es:: su 110 mila € vendita con ricavo di 65 .000 € già incassato dall’Istituto nel 2018 e differenza da esigere di 57.000 a carico di un pensionato inps – nel bilancio 2019 dovrebbe essere inserita tale cifra e in quale voce?
    grazie

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