Il revisore degli enti locali

di Marco Paolini - - 1 Commento

L’incarico di revisore di enti locali è accessibile da parte di tutti i professionisti che ne possiedano i requisiti.

Dopo la riforma del sistema di nomina dell’organo di revisione introdotta dal D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni nella L. n. 148 del 14 settembre 2011 la nomina del revisore degli enti locali è stata resa accessibile a tutti i professionisti e svincolata dalle logiche politiche che spesso, in precedenza, influenzavano la scelta del revisore.

L’incarico di revisore di enti locali rappresenta un’opportunità professionale, consentendo uno sbocco ormai slegato da logiche politiche, per i professionisti che intendono diversificare la propria attività ed integrare il proprio background professionale, affacciandosi su un mondo completamente diverso rispetto a quella che è la pratica professionale tipica del commercialista o del revisore legale.

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Lo stesso sistema contabile, su cui ricade in modo pesante l’obbligo di vigilanza dell’organo di revisione, rappresenta una “novità” per il professionista abituato a ragionare in termini di “competenza economica” e che si trova a dover familiarizzare con il diverso concetto di “competenza finanziaria”, ora “potenziata” a seguito della riforma della contabilità pubblica introdotta dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118.

Anche il concetto di “bilancio” fa riferimento, nel mondo della pubblica amministrazione, ad un documento contabile diverso rispetto a quello del settore privato: se per le imprese il “bilancio” è il tipico conto consuntivo da redigere a fine esercizio o nel corso dello stesso, per valutare, a posteriori, i risultati già acquisiti, negli enti pubblici esso è, per definizione, il documento previsionale al quale viene attribuita importanza fondamentale, stante il carattere autorizzatorio dello stesso. Ed è lo stesso bilancio preventivo che accompagna l’ente, e il revisore di riflesso, per tutto l’esercizio, attraverso il continuo monitoraggio cui deve essere sottoposto il mantenimento degli equilibri che la normativa prevede su di esso e sulle variazioni che si rendono necessarie al fine di consentire il suo adeguamento a seguito di fatti che si rilevano nel corso dell’anno e che modificano le previsioni circa i dati contabili in esso contenuti.

L’incarico di revisore, tuttavia, comporta l’assunzione di responsabilità a causa dei danni che potrebbero derivare, all’ente o a terzi, nelle ipotesi di comportamenti inappropriati degli amministratori o dei dipendenti dell’ente stesso associati a negligenza o inadeguatezza dell’attività di controllo dell’organo di revisione. Ne consegue la necessità, da parte del professionista che intende assumere la carica, di conseguire una buona conoscenza della contabilità pubblica ma, soprattutto, avere la capacità di rispondere sia agli operatori interni all’ente sia alla collettività, delle azioni poste a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della buona gestione, nonché agli organi inquirenti per attestare la correttezza amministrativa della gestione pubblica.

In questo senso, il nuovo sistema di nomina dei revisori degli enti locali non agevola l’inserimento del revisore “neofita”, costringendolo a debuttare in questo ambito assumendo cariche di revisore unico in contesti che, seppur potenzialmente caratterizzati dalla minore complessità che può contraddistinguere un ente di piccole dimensioni, lo privano del beneficio di un possibile confronto con professionisti che ne condividano carica e responsabilità, tipico di un organo collegiale.

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Autore dell'articolo
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Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

Commenti 1

  1. Volevo sapere se secondo Lei la revisione presso un ente locale può essere considerata alla stregua della revisione legale dei conti.
    Grazie per il parere

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