Enti locali: Proroga bilancio di previsione ed esercizio provvisorio

di Marco Paolini - - 2 Commenti

Il differimento della scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, disposta inizialmente al 28/02/2017, dal comma 454 della legge di bilancio per il 2017 e, successivamente, al 31/03/2017, dal decreto milleproroghe, comporta, per tutti gli enti che non hanno provveduto ad approvare comunque, entro il 31 dicembre 2016, il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, l’avvio dell’esercizio provvisorio. Questo fatto si verifica ogniqualvolta la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione sia prorogata, da norme statali, oltre l’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento. In questi casi l’esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al termine stabilito.

Ti potrebbe interessare l’ebook La revisione dei Conti degli Enti Locali

Gli enti locali, dall’inizio dell’esercizio provvisorio e sino all’approvazione del bilancio, da deliberarsi entro il nuovo termine derogatorio, possono effettuare spese in misura non superiore ad 1/12 delle somme previste dall’ultimo bilancio definitivamente approvato. In altre parole, fino a tale termine la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio compreso nel triennio di riferimento dell’ultimo bilancio di previsione approvato.

Tale impostazione risulta modificata rispetto al precedente ordinamento che prevedeva sempre una gestione per dodicesimi, ma con riferimento agli stanziamenti del bilancio dell’anno precedente.

Per il 2017, pertanto, il riferimento è dato dagli stanziamenti previsti, proprio con riferimento all’esercizio 2017, nell’ambito del bilancio di previsione approvato per il triennio 2016-2018.

La gestione in dodicesimi interessa soltanto gli stanziamenti di competenza diversi dagli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio.

In materia di investimenti, è vietato il ricorso all’indebitamento e si possono impegnare solo le spese riguardanti lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, ferma restando la necessità di garantire la copertura finanziaria della spesa con entrate già accertate.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, esso è consentito, nel corso dell’esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza. E’ onere della giunta deliberare una variazione del bilancio provvisorio con la quale disporre l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente. Come previsto nel punto 8.11 del principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. 118/2011, la giunta adotta la delibera di variazione previa acquisizione del parere dell’organo di revisione contabile.

Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio o il bilancio non sia stato approvato entro il maggior termine previsto, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. In questa sede l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.


Autore dell'articolo
mm

Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

Commenti 2

  1. Gent.mo Dott. sono un Revisore dei Conti di un Comune e vorrei esporLe una vicenda che mi vede coinvolto con una richiesta ricevuta da un Gruppo Politico di minoranza del Comune. Loro sostengono che da un atto di Giunta Comunale vi siano delle irregolarità contabili e un eventuale danno…La Delibera di G.M. prevede “Stipula Atto pubblico tra il Comune ed un privato cittadino per acquisizione terreno (già adibito ad ECOCENTRO) attraverso il ricorso al prelievo del Fondo di Riserva in esercizio provvisorio. L’Ente deliberava di prelevare dal F/o di Riserva una somma integrandola di pari importo attraverso l’intervento di spesa corrente relativo al Servizio Igiene Ambientale – acquisto di beni e servizi. Nell’atto deliberativo si legge nella motivazione esposta per l’utilizzo del F/o Riserva poichè risulta che la Regione Puglia …ha avviato un procedimento di revoca del finanziamento ECOCENTRO concesso e recupero somme sino ad ora erogate, anche per non aver acquisito formalmente la proprietà del terreno. Il Gruppo di minoranza scrive al sottoscritto contestando in base al D.Lgs 118/2011 allegato 4/2 punto 8.12 il ricorso al prelievo del F/o Riserva. (Secondo il mio punto di vista ci sono tutte le condizioni affinchè l’Ente possa ricorrere al F/o Riserva vista anche la richiesta di revoca del finanziamento Regionale). Inoltre, il Gruppo di minoranza contesta al Comune di aver imputato a spesa corrente il rogito notarile , ma secondo il loro punto di vista l’art. 3 comma 18 lettera e) della Legge 350/2003 fa rientrare tali spese come spese per investimento…l’acquisizione di aree, espropri e servitù connesse. Dal suo punto di vista, come Revisore de Conti investito direttamente cosa dovrei rispondere…ed inoltre, essendo un Comune di 7500 abitanti il Revisore è tenuto a rispondere ai Gruppi Politici o solo ed esclusivamente al Presidente del Consiglio Comunale?….Grazie dell’attenzione e spero in un riscontro. Dott. Massimo Legittimo

    1. L’attività di collaborazione del revisore è ovviamente rivolta agli organi istituzionali dell’ente, in particolare al Consiglio. Non si ritiene, pertanto, che il revisore sia tenuto a rendere conto a gruppi politici o singoli esponenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

tre + 12 =