Regolamento per la rottamazione delle ingiunzioni fiscali sottoposto al parere del Revisore

di Patrizio Battisti - - Commenta

Con una nota di approfondimento del 19 dicembre 2016, l’IFEL prende in esame la possibilità, per i Comuni che, hanno abbandonato la riscossione delle proprie entrate mediante l’affidamento del ruolo ad Equitalia ma che, negli anni 2000/2016 sono ricorsi all’ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto 10 aprile 1910 n. 639, di poter aderire alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento prevista dall’art. 6 ter del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, conv. In legge 1 dicembre 2016, n. 225.

L’iter procedurale per poter aderire a tale definizione agevolata passa obbligatoriamente attraverso l’adozione di un “regolamento”. Gli enti territoriali “possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, (e quindi entro il 1 febbraio 2017) con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse (regolamento previsto dall’art. 52 del D.lgs 446 del 1997), l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

L’IFEL oltre alla nota di approfondimento pubblica una bozza di regolamento e una bozza di delibera nella quale si prevede l’acquisizione del parere dell’organo di revisione il quale è obbligato ad esprimersi in ossequio alle disposizioni previste dall’art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL.

Il parere dell’organo di revisione dovrà pertanto evidenziare l’osservanza delle condizioni di legge previste dal D.L. 193/2016 con l’accortezza di verificare il rispetto del perimetro di autonomia regolamentare che la norma in esame ha assegnato agli enti e che sono riassunti nel comma 2 dell’art. 6 ter nei seguenti:

  1.  il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
  2.  le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  3.  i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  4. il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

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Autore dell'articolo
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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

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