Certificazione del Bilancio previsione 2016 degli Enti Locali: entro 15 novembre 2016 invio del Certificato

di Marco Paolini - - Commenta

Certificato al bilancio di previsione 2016-2018

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 del 30 settembre 2016 il D.M. Interno del 22 settembre 2016 relativo alla certificazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali.

Con il comunicato del 3 ottobre 2016 è stata divulgata, sul sito del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, oltre alla certificazione allegata al suddetto decreto, la documentazione tecnica concernente i tracciati record, le tabelle dei controlli di quadratura ed i codici identificativi degli enti locali.

L’art. 1 del decreto individua come data ultima per la trasmissione del certificato, che dovrà avvenire, come di consueto, con modalità telematiche, il 15 novembre 2016.

Ovviamente, essendo ormai a regime il passaggio alla contabilità armonizzata, il bilancio da trasmettere sarà, di regola, quello redatto secondo gli schemi del D.Lgs. 118/2011.

Tuttavia, il decreto prevede le seguenti particolarità:

  • gli enti appartenenti alle Regioni a statuto speciale, che quest’anno adottano i nuovi principi contabili, nonché alle Province autonome di Trento e Bolzano, sono tenuti a compilare e trasmettere oltre alla certificazione relativa al nuovo schema del bilancio di previsione (c.d. “armonizzato”), anche quella relativa allo schema del bilancio di previsione previsto dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 (c.d. “tradizionale”);
  • gli enti della regione Valle d’Aosta, per la certificazione relativa allo schema di bilancio di previsione previsto dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 (c.d. “tradizionale), sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) dei certificati di cui all’allegato tecnico.

Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 15 novembre 2016, alla Direzione centrale della Finanza Locale all’indirizzo [email protected]:

  • il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;
  • il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato  (certificato preventivo o certificato al rendiconto),  l’anno di riferimento dello stesso, il tipo di modello identificato con “X” per il certificato c.d. “armonizzato” ed “U” per il certificato c.d. “tradizionale” (quest’ultimo solo per gli enti tenuti al doppio invio), nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel Segretario dell’ente e/o nel  Responsabile del servizio finanziario.

Sull’adempimento l’organo di revisione è chiamato ad espletare la propria funzione di vigilanza, verifica e controllo, attestata con la sottoscrizione dello stesso. E’ infatti previsto dall’art. 5 dello stesso decreto che la certificazione è firmata digitalmente:

  • dal Segretario;
  • dal responsabile del servizio finanziario;
  • dall’organo di revisione economico – finanziaria.

Il revisore dovrà, successivamente, appurare l’avvenuta trasmissione del certificato al Ministero dell’interno.

Riferimento: Decreto Ministero dell’Interno 22 settembre 2016

Autore dell'articolo
mm

Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

2 × due =