Registro dei Revisori Legali: formazione delle sezioni “A” e “B”

di Giorgio Gentili - - 3 Commenti

Nel sito www.revisionelegale.mef.gov.it il MEF ha comunicato tramite una Nota che, con l’entrata in vigore del DLgs. 135/2016, sono state istituite nel Registro le nuove Sezioni denominate A e B.

Il D.Lgs. n.135 del 17 luglio del 2016, le nuove sezioni denominate «A» e «B» ha istituito nel Registro dei Revisori Legali. L’aggiornamento delle sezioni «A» e «B» del Registro sono rese effettive a far data dal 23 settembre 2016.

Per le novità del D.Lgs. 135/2016 anche riguardanti il registro si rinvia all’articolo “Le novità del D.Lgs. n. 135/2016 sulla revisione legale“.

Il  D.Lgs. n. 39/2010 ha disposto la composizione del Registro dei revisori legali con due sezioni:

  • Prima sezione relativa ai revisori attivi
  • Seconda sezione afferente ai revisori inattivi, ovvero i soggetti che non avevano assunto incarichi di revisione legale o che non avevano collaborato ad un’attività di revisione legale in una società di revisione per 3 anni consecutivi.

Il D.Lgs. 135/2016 ha sostituito tale disposizione prevedendo quanto segue:

  • Sezione A, riguardante i soggetti che svolgono attività di revisione, che collaborano a un’attività di revisione in una società di revisione o che hanno svolto le predette attività nei 3 anni precedenti;
  • Sezione B, riguardante i soggetti che non svolgono concretamente attività di revisione, ma che possono svolgere attività professionali diverse, quali incarichi sindacali, perizie o attestazioni previste dal codice civile.

E’ inoltre disposto che i revisori che al 5 agosto 2016 erano iscritti nella sezione del Registro dedicata ai revisori attivi sarebbero transitati automaticamente nella Sezione A,

L’articolo 27 del citato decreto illustra i criteri per la formazione di tali sezioni ed è prevista, in particolare, l’iscrizione nella «Sezione B» dei revisori “inattivi” o di quelli per i quali non risulta espletato nell’ultimo triennio alcun incarico di revisione legale o attività di revisione presso una società di revisione legale. Nello specifico, già la Circolare RGS n. 34 dell’8 agosto 2013 aveva previsto, in conformità al D.Lgs. n. 39 del 2010, che “La mancata assunzione di incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi determina l’iscrizione nella sezione “revisori inattivi” del Registro dei revisori legali”.

La nota evidenzia che il revisore legale iscritto nella «Sezione B» del Registro non può assolvere la funzione di “dominus” in merito al tirocinio per aspiranti revisori legali. Per chi svolge tirocinio presso dominus eventualmente iscritti Sezione «Sezione B», al fine di evitare la sospensione automatica del tirocinio (con effetto dalla data in cui il dominus è collocato nella «Sezione B»), devono individuare un altro revisore legale iscritto nella «Sezione A» o una società di revisione legale comunicando tale variazione al Registro (modulo TR-10).

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

Commenti 3

  1. non pratico attività di revisore legale da almeno 20 anni e pertanto chiedo la cancellazione dall’ALBO CON EFFETTO RETROATTIVO e chiedo ,ovviamente,di prendere atto della conseguente insussistenza degli importi addebitatemi (nota MEF-RGS-prot. 148237 dell’11/07/2017 )

    1. mm

      Gentilissimo l’articolo sul quale lei ha postato il commento è la revisione legale, sito di proprietà di Fisco e Tasse. la sua domanda dovrò inoltrarla al Mef o a hi di competenza. Mi dispiace non poterla aiutare

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