Nuova Versione del Principio Contabile 31: Analisi e Differenze

di Ernesto Zamberlan - - Commenta

Vediamo la nuova versione del principio contabile 31 con l’analisi delle differenze tra la vecchia formulazione e la nuova bozza messa a disposizione per la consultazione dalla fondazione OIC.

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’emanazione del D.L. 139/2015, la fondazione ha pubblicato anche per il principio contabile 31 una bozza per la consultazione pubblica che potete visionare nel link che trovate in calce all’articolo o direttamente sul sito di OIC.

A seguire, per puntazione, le principali modifiche tra la vecchia versione e la nuova proposta.

Principio numero 31: FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

  • Il principio contabile 31 è composto da due parti: Fondi per rischi e oneri (paragrafi 4-52) e Trattamento di fine rapporto (paragrafi 53-78).
  • Il principio contabile 31 è stato redatto prendendo a riferimento le disposizioni del codice civile riportate nei capitoli “I fondi per rischi e oneri nella legislazione civilistica” e “Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato nella legislazione civilistica” (paragrafo 2).
  • Vanno invece osservate le regole di altri principi contabili quando disciplinano fattispecie specifiche relative a fondi per rischi e oneri e al trattamento di fine rapporto (paragrafo 3).

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI

  • Il principio contabile 31 specifica i concetti di:
    • Attività potenziali, che rappresentano attività connesse a situazioni già presenti alla data di bilancio, la cui esistenza sarà confermata solamente all’avverarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti che non ricadono nell’ambito del controllo della società (paragrafo 11).
    • Bilancio in forma ordinaria, quello redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) e dalle società non riconducibili alle micro-imprese (art. 2435-ter) (paragrafo 13).
  • In stato patrimoniale, i fondi per rischi e oneri sono esposti nelle classi previste dall’articolo 2424 del codice civile, in particolare, alla classe B Fondi per rischi e oneri, viene aggiunta la voce “strumenti finanziari derivati passivi” a quelle preesistenti (paragrafo 14).
  • Nelle modifiche ai paragrafi 15 e 18 si rinvia ad approfondimenti contenuti nell’appendice A del principio contabile 31 Principali tipologie di fondi per rischi e oneri.
  • Il principio contabile 31 chiarisce che al voce B3 “strumenti finanziari derivati passivi” accoglie gli strumenti derivati con fair value negativo alla data di valutazione. Le definizioni di strumento derivato, le modalità di rilevazione e valutazione in bilancio, gli obblighi di informativa e le disposizioni di prima applicazione sono tutti esposti in OIC XX “Strumenti finanziari derivati” (paragrafo 17).
  • Viene modificato il paragrafo 18, tra le tipologie di fondi rischi e oneri incluse nella voce B3 vengono eliminati i fondi per perdite potenziali correlate a strumenti derivati, vengono aggiunti i fondi per contratti onerosi e i fondi per manutenzione e ripristino dei beni d’azienda ricevuti in affitto.
  • Viene modificato il paragrafo 19, si parla di accantonamenti ai fondi rischi e oneri relativamente all’attività gestionale caratteristica, accessoria, finanziaria, ma non più a quella straordinaria. Gli accantonamenti relativi all’attività finanziaria sono iscritti fra le voci della classe C del conto economico (non più anche nella classe E).
  • “L’articolo 2435-ter comma 2 del codice civile prevede che alle micro-imprese non sia applicabile la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell’articolo 2426, comma 1, numero 11 bis del codice civile. In presenza di strumenti finanziari derivati non di copertura, ove ne ricorrano le condizioni per l’iscrizione ai sensi del presente principio contabile, la società rileva un fondo rischi ed oneri. Nella valutazione del fondo la società può fare riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nell’OIC XX” (paragrafo 22).
  • Nell’ambito della rilevazione iniziale, viene modificato il paragrafo 26, che non parla più di accantonamenti ai fondi, ma solo di fondi.
  • Il principio contabile 31, sempre nell’ambito della rilevazione iniziale, al paragrafo 28 indica che gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono rilevati nell’esercizio in cui sono soddisfatti tutti i requisiti illustrati ai paragrafi 23-26.
  • Nelle valutazioni successive, le eventuali rettifiche ai fondi sono dei cambiamenti di stime che emergono dall’aggiornamento della congruità dei fondi i cui effetti sono rilevati in conto economico, ma di regola non sono più considerate componenti ordinarie (paragrafo 39).
  • Il paragrafo 40 rimanda al principio contabile 29 nell’eventualità in cui si manifestino eventi dopo la chiusura dell’esercizio ma prima della formazione del bilancio che evidenzino condizioni che già esistevano alla data del bilancio e richiedano modifiche al fondo iscritto.
  • Viene modificato il paragrafo 47, spiegando che la rilevazione contabile di una eccedenza del fondo dipende dalla natura del rischio o passività a fronte dei quali è stato stanziato l’accantonamento.
  • Viene eliminata la sottosezione relativa ai fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili.
  • Viene eliminata la sottosezione relativa ai fondi rischi.
  • Viene eliminata la sottosezione relativa ai fondi per oneri.

 

NOTA INTEGRATIVA

  • Il principio contabile 31 dà indicazione delle informazioni da riportare in nota integrativa per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria. Nella sua nuova versione il paragrafo 49 richiama l’articolo 2427 comma 1 del codice civile e richiede tra le altre di indicare:
    • “la composizione della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale” (punto 7);
    • “l’importo complessivo delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili” (punto 9).

Inoltre l’articolo 2427 al comma 2 richiede che vengano presentate in nota integrativa le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Il termine “impresa” viene sostituito con “società” e il concetto di “stima dell’ammontare attuabile” viene sostituito con quello di “stima dell’ammontare attendibile”.

  • Il principio contabile 31 al paragrafo 50 richiama l’articolo 2427 comma 1 anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, indicando le informazioni da fornire in nota integrativa con riferimento ai fondi, in particolare “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato” (punto 1).
  • Nei paragrafi 51 e 52 il principio contabile 31 si focalizza sulle micro-imprese (art. 2435-ter): esse sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dall’articolo 2427, comma 1, numeri 9 e 16 del codice civile, mentre quelle che redigono la nota integrativa seguono il paragrafo 50.

 

  • In fondo al principio contabile 31 viene modificata l’appendice A, anch’essa parte integrante del principio contabile stesso, accogliendo alcune tipologie e casistiche di fondi rischi e oneri. Subiscono modifiche:
    • Nella sottosezione Fondi rischi per garanzie prestate il paragrafo A16 “Una società può assumere rischi per garanzie prestate direttamente o indirettamente. Esempi di garanzie comunemente rilasciate, riguardano le fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali, ed altre obbligazioni similari” e il paragrafo A17 “Qualora il rischio di potenziale escussione della garanzia sia probabile, non è sufficiente la sola informativa in nota integrativa, ma occorre valutare lo stanziamento di un apposito accantonamento a fondo rischi ove ne ricorrano i presupposti”.
    • Nella sottosezione Fondo rischi su crediti ceduti il paragrafo A18 “Qualora a seguito della cessione dei crediti siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, la società cedente rileva un apposito fondo alla voce B4 del passivo, se sono soddisfatte le condizioni indicate dai paragrafi 23-26. L’iscrizione dell’accantonamento nel conto economico è effettuata alla voce B12 Accantonamenti per rischi“.
    • Nella sottosezione Fondi manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d’azienda ricevuti in affitto il paragrafo A34 che richiama il principio di competenza economica per riflettere il progressivo e graduale utilizzo del bene ed il conseguente deperimento.
    • Nella sottosezione Fondi per oneri il paragrafo A44 “In correlazione ai ricavi realizzati nell’esercizio per i prodotti oggetto della campagna promozionale, viene quindi rilevato un fondo oneri alla voce B4 del passivo. L’accantonamento al fondo è rilevato alla voce B13 del conto economico”.
    • Nella sottosezione Fondi recupero ambientale il paragrafo A48 “Il fondo per recupero ambientale rappresenta un esempio specifico di fondo oneri per ripristino” e il paragrafo A49 “Il fondo recupero ambientale è iscritto, ad esempio, a seguito di novità in termini di norme o regolamenti in materia ambientale o contenziosi per violazione di tali norme”.
    • Sempre nella sottosezione Fondi recupero ambientale il paragrafo A51 “Il sostenimento dei costi indicati si presume ragionevolmente certo quando è virtualmente certa una nuova disposizione legislativa che obbliga la società a sanare i danni arrecati”
    • Nella sottosezione Fondi per contratti onerosi il paragrafo A61 “Per contratto oneroso si intende quel contratto in cui la società si impegna a soddisfare un’obbligazione, i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti”.
    • Il paragrafo A62 “I costi necessari per adempiere l’obbligazione contrattuale sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l’adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento”.
    • Il paragrafo A63 “In presenza di un contratto oneroso, la società deve rilevare in bilancio al momento dell’assunzione dell’impegno un accantonamento a fronte dell’obbligazione assunta. Tale accantonamento è iscritto a conto economico nella voce B13 Altri accantonamenti“.

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

  • Restano invariati i paragrafi 53-74 rispetto alla precedente versione del principio contabile 31 (cambia solo la numerazione).
  • Per quanto riguarda la nota integrativa delle società che redigono il bilancio in forma ordinaria, l’articolo 2427 comma 2 del codice civile “richiede di presentare le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico” (paragrafo 75).
  • Per la nota integrativa del bilancio in forma abbreviata, va seguito il comma 1 dell’articolo 2427 del codice civile, fornendo “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato” (paragrafo 76).
  • Secondo il principio contabile 31 le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9 e 16 del codice civile (paragrafo 77), mentre in base al paragrafo 78 le micro-imprese che redigono la nota integrativa sono chiamate ad applicare il paragrafo 76.

 

ENTRATA IN VIGORE E PRIMA APPLICAZIONE

  • Il principio contabile 31 si applica ai bilanci il cui esercizio ha inizio dal 1° gennaio 2016 (paragrafo 79).
  • “Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione del principio contabile 31 in tema di riclassificazione degli oneri straordinari sono trattati secondo le disposizioni di prima applicazione contenute nel principio contabile 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio” (paragrafo 80).
  • “Eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione del principio contabile 31 possono essere rilevati prospetticamente ai sensi del principio contabile 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al presente principio” (paragrafo 81).

Principio contabile 31

Autore dell'articolo
mm

Ernesto Zamberlan

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1994 - Revisore legale dei Conti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

15 + 13 =