Vediamo la nuova versione del principio contabile 14 con l’analisi delle differenze tra la vecchia formulazione e la nuova bozza messa a disposizione per la consultazione dalla fondazione OIC.
L’aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’emanazione del D.L. 139/2015, la fondazione ha pubblicato anche per il principio contabile 14 una bozza per la consultazione pubblica che potete visionare nel link che trovate in calce all’articolo o direttamente sul sito di OIC.
A seguire, per puntazione, le principali modifiche tra la vecchia versione e la nuova proposta.
Principio numero 14: DISPONIBILITA’ LIQUIDE
- Il principio contabile 14 è stato redatto prendendo a riferimento le disposizioni del codice civile riportate nel capitolo “Disponibilità liquide nella legislazione civilistica” (paragrafo 2).
- Si rimanda alle regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano fattispecie specifiche relative alle disponibilità liquide (paragrafo 3).
- Viene modificato il paragrafo 5, definendo i depositi bancari e postali come disponibilità presso il sistema bancario o l’amministrazione postale che hanno il requisito di poter essere incassati a pronti.
- Viene eliminato il paragrafo 8.
- Viene eliminato il paragrafo 10 (con conseguente rinumerazione).
- Viene riformulato il paragrafo 10 che illustra come in alcuni gruppi di società la gestione della tesoreria venga accentrata per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie (vedasi i contratti di cash pooling), circostanze in cui un unico soggetto giuridico gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo.
- Il nuovo paragrafo 11 prevede che “Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, la liquidità versata rappresenta un credito verso la società che amministra tale tesoreria”. Richiamando l’articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, la società può aggiungere, tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, una specifica voce denominata C III 7) “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
- “le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata siano equivalenti a quelle di un deposito bancario”
- “il rischio di perdita della controparte sia insignificante”
Qualora tali requisiti non fossero soddisfatti, il credito va rilevato nelle Immobilizzazioni finanziarie.
- Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis), lo schema di stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani (paragrafo 12).
- Nel principio contabile 14 il paragrafo 13 viene riformulato come segue: “Se la società che redige il bilancio in forma abbreviata partecipa ad una gestione di tesoreria accentrata può classificare il credito verso la società che amministra tale tesoreria nella voce C III “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” quando sono soddisfatti i seguenti requisiti:
- le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata siano equivalenti a quelle di un deposito bancario;
- il rischio di perdita della controparte sia insignificante.
- Se tali requisiti non sono soddisfatti il credito è rilevato nelle Immobilizzazioni finanziarie”
- Il paragrafo 14 richiama l’articolo 2435-ter riguardante il bilancio delle micro-imprese, per il quale gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis del codice civile.
- Viene eliminata dal principio contabile 14 la sezione “Cash pooling”
- Viene eliminata dal principio contabile 14 la sezione “Casi particolari”
- Nella sezione relativa alla nota integrativa, il principio contabile 14 viene riformulato come segue: “Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 1 del codice civile, nel caso di classificazione dei crediti verso la società che amministra la tesoreria accentrata tra le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, la nota integrativa indica gli elementi che supportano l’esistenza dei requisiti di cui al paragrafo 11” (paragrafo 21).
- Viene modificato il paragrafo 23 che richiama l’articolo 2427 numero 22-bis del codice civile, per cui la nota integrativa indica l’utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati a normali condizioni di mercato.
- Il principio contabile 14 modifica il paragrafo 24, che nella sua nuova versione rimanda all’articolo 2435-bis, e indica che la nota integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata include:
- “nel caso di classificazione dei crediti verso la società che amministra la tesoreria accentrata nelle “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, gli elementi che supportano l’esistenza dei requisiti di cui al paragrafo 13”;
- “nel caso di vincoli sulle disponibilità liquide le informazioni richieste dal paragrafo 22”
- nel caso di utilizzo di sistemi di tesoreria accentrata non regolati a normali condizioni di mercato, le informazioni richieste al paragrafo 23 a meno che non si avvalgano dell’esenzione prevista dall’articolo 2435-bis, comma 5, del codice civile, in virtù del quale “Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione”.
- Il paragrafo 25 rimanda all’articolo 2435-ter, comma 3 del codice civile, per cui “Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9 e 16”.
- Il principio contabile 14 nella sua presente versione si applica ai bilanci il cui esercizio ha inizio dal 1° gennaio 2016.
- Gli eventuali effetti prodotti dall’applicazione delle nuove disposizioni del principio contabile 14 sono rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi del principio contabile 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
- In conclusione, il principio contabile 13 riprende le norme del codice civile in merito al trattamento contabile e l’informativa nella nota integrativa per le disponibilità liquide. In particolare l’articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:
- “i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato” (articolo 2427, comma 1, numero 1).
- “le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo” (articolo 2427, comma 1, numero 4).
- “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllata , collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati” (articolo 2427, comma 1, numero 9).
- Ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile, le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
- del rendiconto finanziario
- della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9 e 16
- della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428
- non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell’articolo 2426
Fatte salve le norme di cui all’articolo 2435-ter, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis.