Il collegio sindacale a cui è affidata, insieme alla vigilanza ex art. 2403, anche la revisione della società, deve tener conto degli approfondimenti contenuti nel dlgs 135/16 pubblicato il 21 luglio 2016, a modifica del dlgs 39/10, relativi allo svolgimento della revisione legale.
Infatti, il collegio sindacale incaricato della revisione, dovrà applicare sia quanto previsto dall’articolo 2399 c.c., sia quanto previsto dall’art 10 e ss del Dlgs 39/10, già trattato in alcuni articoli redatti precedentemente. Interessante è analizzare e interpretare l’attività preliminare di accettazione dell’incarico: infatti il collegio sindacale dovrà non accettare/rinunciare se eletto, all’incarico oltre nei casi in cui operano presunzioni assolute, anche quando valuti che l’indipendenza sia minacciata da rapporti lavorativi o patrimoniali, ovvero se sussiste il rischio di influenza sul corretto svolgimento dell’attività, venendo meno, così imparzialità e obiettività. Tutta questa attività, prevista altresì nei principi di comportamento del Collegio Sindacale (norma 1.4), non prevede la formalizzazione in apposita documentazione.
Al contrario, il nuovo articolo 10-bis del Dlgs 39/10, per l’accettazione dell’incarico di revisore, prevede una serie di attività volte a valutarne il rischio dal punto di vista dell’indipendenza. A differenza di quanto prima esposto, l’attività preliminare all’accettazione dell’incarico, deve essere corredato di apposita documentazione, dalla quale si evincerà l’assoluta indipendenza del professionista, ma anche i possibili rischi ai quali potrebbe incorrere nello svolgimento dell’attività, prevedendo le apposite contromisure agli stessi. Tutto questo deve essere redatto annualmente, allegando alla documentazione, il modello 6.1 elaborato dal CNDCEC.
Va specificato che, i requisiti di indipendenza contenuti nell’art. 2399 cc e quelli nell’art.10 del Dlgs 39/10, per certi versi non coincidono, ma comunque, con una interpretazione più ampia, possono sicuramente fornire dei suggerimenti al fine di valutare al meglio i valori di indipendenza della propria attività da sindaco.
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Importante individuare preliminarmente l’eventuale incompatibilita nel rivestire l’incarico.