Da gennaio 2017 nuove disposizioni in materia di formazione continua del revisore

di Gabriele Giammarini - - 1 Commento

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Come è già noto ai lettori di questo sito, nella G.U del 21 luglio 2016 è stato pubblicato il testo del D.Lgs. n. 17 luglio 2016, n. 135, emanato in attuazione della direttiva 2014/56/UE la quale è andata a modificare la precedente direttiva 2006/43/CE. Tale Decreto modifica ed integra in modo significativo il D.Lgs. n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati.

Il Decreto, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 5 agosto 2016, aggiorna, tra le altre, le regole sulla formazione del revisore legale dei conti.

Il citato D.Lgs. n. 135/2016 sostituisce l’art. 5 del D.Lgs. n. 39/2010. Riportiamo qui alcune considerazioni che vengono da una prima lettura delle norme riportate nel nuovo testo del D.Lgs. n. 39 del 2010:

  1. Rispetto alla precedente stesura, il nuovo articolo è molto più corposo; è composto infatti di 13 commi (nella precedente erano solo 2).
  2. I soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua. Il periodo di formazione continua è triennale con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. In pratica ogni iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi in ogni anno solare, per un totale di 60 in un triennio.
  3. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua che consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali.
  4. Almeno il 50% del programma sarà dedicato a materie che caratterizzano l’attività del revisore contabile, quali la gestione del rischio ed il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali, la disciplina e la tecnica professionale della revisione, la deontologia e l’indipendenza.
  5. Sarà il Ministero competente che verificherà l’effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti al Registro ed irrogherà le seguenti sanzioni di cui all’art. 24 in caso di inadempimento:
  • avvertimento,
  • dichiarazione di non conformità della relazione di revisione,
  • censura consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo che indica la persona responsabile e la natura della violazione,
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 150.000 euro,
  • sospensione da registro dei revisori per un massimo di tre anni,
  • la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
  • il divieto di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;
  • la cancellazione dal Registro.

L’attività di formazione continua può essere svolta:

  • attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell’economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;
  • presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell’attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

Resta aperta la questione di come rendere equivalente la formazione a carico degli iscritti nel Registro dei revisori con quella necessaria per essere iscritti nell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, onde evitare che il professionista iscritto sia nel Registro che nell’Albo debba maturare almeno 150 crediti formativi per ogni triennio. La soluzione dovrebbe essere quella indicata dal comma 10 dell’art. 5, citato, nel quale si stabilisce che l’attività di formazione prevista dagli Albi professionale verrà riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell’economia e delle finanze. Appare quindi necessario che venga stipulato un accordo tra il CNDCEC e il Ministero per gestire le procedure atte ad assicurare la equivalenza.

Ed in tempi brevi, visto che l’art. 27 del D.Lgs. n. 135 del 2016, rubricato “Disposizioni transitorie”, prevede espressamente, al comma 4, che l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio 2017.

Si segnala che in questo sito è possibile scaricare un documento che mette a confronto la vecchia versione del D.Lgs. n. 39/2010 con la nuova versione del D.Lgs. n. 39/2010, dopo le modifiche del D.Lgs 135/2016.

Articolo di Gabriele Giammarini e Giorgio Gentili.


Autore dell'articolo

Gabriele Giammarini

Dottore commercialista in Ancona e Revisore legale, è esperto in tecniche di revisione, autore di pubblicazioni e relatore in convegni in materia di revisione legale. Collabora da oltre ventanni con società ai vertici mondiali del settore. Componente della commissione "revisione legale" dell'ODCEC di Ancona.

Commenti 1

  1. Salve, sono iscritta da anni al Registro dei revisori dei conti (sezione inattivi) devo fare anch’io formazione? Siccome l’argomento mi interessa
    mi sono iscritta ad un corso di formazione per revisori, ma mi negano il riconoscimento dei crediti, perché non sono iscritta all’ordine dei dottori commercialisti di Bari e nemmeno all’albo dei dottori commercialisti, posso avere spiegazioni?
    Grazie.

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