Con l’approvazione del decreto attuativo della riforma Madia sulle società partecipate (varato in via definitiva e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) emergono novità sui controlli e sulla revisione legale.
In sintesi
- Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico, in deroga alle norme del Codice Civile, lo statuto dovrà sempre prevedere la nomina dell’organo di controllo o di un revisore indipendentemente dalla dimensione.
- Nel caso di società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non potrà essere affidata al collegio sindacale, da ciò deriveranno costi in più da sostenere per le società.
Alcuni dettagli:
- Per le spa a controllo pubblico, è obbligatoria la nomina di un collegio sindacale cui viene demandato il controllo sulla corretta amministrazione (articolo 2403 Codice Civile); per le spa pubbliche si impone anche la nomina di un revisore legale esterno, che può essere una persona fisica o una società di revisione, cui vengono affidate le mansioni di revisione legale dei conti.
- Per le srl a controllo pubblico, nel solco di quanto è previsto dall’articolo 2477 del Codice Civile, va nominato un organo di controllo monocratico o collegiale (sindaco unico o collegio sindacale) o un revisore. Rispetto alle disposizioni del Codice Civile, scompaiono i riferimenti ai limiti dimensionali delle società, e nelle società a controllo pubblico la nomina dell’organo di controllo o di revisione diventa perciò sempre obbligatoria.
- Aumenta la responsabilità del revisore e del sindaco: al fine di scongiurare eventuali danni erariali, gli organi di amministrazione e controllo di una società partecipata sono sottoposti ad un doppio ordine di responsabilità di verifica della Corte dei Conti in aggiunta a quanto previsto dal Codice Civile.
- Per quanto riguarda il controllo giudiziario sull’amministrazione delle società a controllo pubblico, l’articolo 13 del decreto dispone che, in deroga al limite minimo di partecipazione dei soci (almeno il 10% già previsto dall’articolo 2409 del Codice Civile), ciascuna amministrazione pubblica socia è legittimata a presentare denuncia per gravi irregolarità al tribunale indipendentemente dall’entità della sua partecipazione.
- Diversamente da quanto accade per le ordinarie società commerciali, in presenza di società a controllo pubblico, la possibilità di ricorrere al controllo giudiziario vale anche per i soci di srl.
Fonte: Italia Oggi
Commenti 1
Nello statuto della partecipata è fatto obbligo al revisore dell’ente di assumere
anche la revisione della partecipata e dura in carica fino alla scadenza del mandato.
Mi sembra un’assurdità. Posso avere un commento? Grazie