Vediamo la nuova versione del principio contabile 9 con l’analisi delle differenze tra la vecchia formulazione e la nuova bozza messa a disposizione per la consultazione dalla fondazione OIC.
L’aggiornamento si è reso necessario in seguito dell’emanazione del D.L. 139/2015, la fondazione ha pubblicato anche per il principio contabile 9 una bozza per la consultazione pubblica che potete visionare nel link che trovate in calce all’articolo o direttamente sul sito di OIC.
A seguire, per puntazione, le principali modifiche tra la vecchia versione e la nuova proposta:
Principio numero 9: SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
- Nel principio contabile 9, si supera il concetto tendenzialmente autoreferenziante di valore equo parlando ora di fair value, espressione anglosassone con cui definire il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività, ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività, in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (paragrafi 7 e 21).
- Anche per il valore d’uso, determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività, il principio 9 specifica come occorra considerarne l’intera vita utile (paragrafi 6 e 22).
- Sempre il principio contabile 9 specifica cosa si intende per valore economico significativo: “valore terminale di realizzo dell’immobilizzazione al termine dell’orizzonte di previsione che sia superiore al valore netto contabile a tale data” (paragrafo 33).
- Nel principio contabile 9, il bilancio in forma aggregata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter) le voci relative all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, materiali e le voci di altre svalutazioni delle immobilizzazioni, possono essere tra loro raggruppate in un’unica voce denominata ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni (paragrafo 12).
- Le perdite di valore sono rilevate a conto economico come altre svalutazioni delle immobilizzazioni, mentre i ripristini sono rilevati come altri ricavi e proventi, senza più distinzione tra natura ordinaria o straordinaria (paragrafo 11).
- Nella nuova versione del principio contabile 9, viene specificato che per il ripristino del costo successivo al venir meno dei presupposti che avevano motivato una svalutazione per perdite durevoli, ai sensi dell’art. 2426 c.c. infatti non è ammesso l’eventuale ripristino delle svalutazioni effettuate sull’avviamento e sugli oneri pluriennali. Tali svalutazioni derivano da una diminuzione del valore recuperabile causata ad esempio dal mancato utilizzo o dall’obsolescenza dell’attività (paragrafo 29).
- Per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria e quelle che lo redigono in forma abbreviata, il principio contabile 9 impone di indicare in nota integrativa i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce:
- il costo;
- le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio;
- le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio;
- il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio (paragrafi 36 e 39).
- Il principio contabile 9 chiarisce inoltre che le società che adottano il metodo semplificato devono darne menzione nella nota integrativa, e che le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino già le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9 e 16 del codice civile (paragrafi 40 e 41).
- Per facilitare la fase di transizione al nuovo principio contabile 9, sono state previste regole particolari per la prima applicazione che vengono dettagliate nell’appendice nella sezione motivazioni.