Il Dlgs 135/2016 interviene anche sulla verifica del bilancio consolidato, con il revisore di gruppo che diventa pienamente responsabile della relazione. Con l’articolo 10-quinques del Dlgs 39/2010 emendato, nell’ambito della revisione del bilancio consolidato, rientra nella piena responsabilità del professionista la relazione del revisore e quella aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno. Il comitato di controllo interno si identifica con il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, o il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.
Ricadono perciò sul revisore di gruppo gli oneri di valutare l’operato degli altri revisori legali e di conservare la documentazione su natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto. Sempre sul revisore di gruppo ricade anche l’onere di conservare la documentazione della revisione, per mettere in condizione l’autorità competente di esaminarla e di valutare il lavoro compiuto dagli altri revisori coinvolti. Questi ultimi sono tenuti a permettere il trasferimento o l’accesso alla documentazione nell’ambito della verifica del bilancio consolidato per rendere possibile un’analisi del loro lavoro.
Qualora il revisore del gruppo non fosse messo in condizione di esaminare l’operato altrui, per rendere effettivo il proprio lavoro egli può, e in certi casi deve, svolgere un’ulteriore attività di revisione legale della società interessata e richiedere agli amministratori della società stessa ulteriori documenti, atti e notizie che consentano nuovi accertamenti e controlli. In questi casi il revisore segnala tempestivamente le problematiche riscontrate all’autorità competente, la quale potrà poi richiedere agli organi preposti degli Stati membri la documentazione supplementare sull’operato dei revisori del gruppo (articolo 10-quinques, comma 4, I cpv).
Da ultimo si ricorda che le disposizioni del nuovo articolo 10-quinques non si applicano con riferimento agli esercizi delle società sottoposte a revisione legale in corso al 5 agosto 2016.
Fonte: Il Sole 24 Ore