LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA SINDACI E REVISORI LEGALI: DOVERI E RESPONSABILITÁ

di Giuseppe Rodighiero - - Commenta

La verifica della contabilità da parte dei revisori legali, implica indirettamente un giudizio sull’adeguatezza del sistema amministrativo contabile dell’impresa. D’altro canto, tale verifica di affidabilità del sistema in parola, come pure del suo concreto funzionamento, è affidata normativamente al collegio sindacale. Per tale motivo, è necessaria una sinergia tra controllo di legittimità e controllo legale dei conti, che si esplica precipuamente nello scambio di informazioni tra essi, nel limite di utilità ai loro compiti.

Nell’articolo riportato nella nostra Rivista Revisione Legale di Agosto/Settembre vengono delucidate le disposizioni ex lege, come pure la prassi operativa fornita dal C.N.D.C.E.C., in merito al dovere/potere di scambio di informativa tra i due organi di controllo, evidenziando infine i profili di responsabilità, in particolare penale, derivante dal mancato adempimento di tale obbligo. (Vai alla pagina abbonamenti per maggiori informazioni)

Autore dell'articolo
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Giuseppe Rodighiero

Dottore Commercialista in Vicenza. Revisore legale dei conti. Laureato con lode sia in Economia del commercio internazionale nel 2006 che in Economia e legislazione d’impresa nel 2008. E' stato assegnista di ricerca universitario. Membro commissione nazionale Bilancio e revisione di UNGDCEC. Autore di pubblicazioni, in particolare in materia fiscale, di bilancio e revisione legale.

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