L’INDIPENDENZA DEL REVISORE: PRINCIPIO RAFFORZATO DOPO L’EMANAZIONE DEL DLGS. 135/2016

di Ernesto Zamberlan - - 1 Commento

Sono profonde le novità in merito all’attività dei revisori legali del DLgs. 135/2016, che modifica il DL 39/2010 all’articolo 10 e introduce i nuovi articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater allo scopo di recepire la Direttiva europea sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Il requisito di indipendenza del revisore si impone per tutto il periodo cui è riferito il bilancio, inclusa la fase in cui, al termine dell’esercizio, è stata completata l’attività di revisione del bilancio stesso. Circa le modalità concrete con cui assicurare l’indipendenza, il revisore deve “adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata”, particolare attenzione andrà riservata anche alle relazioni d’affari e ai rapporti indiretti con gli organi della società soggetta a revisione, cautela che deve estendersi a tutta la sua “rete”.

Rientra ora nelle competenze degli ordini professionali definire l’estensione della “rete” di ciascun professionista, superando quindi  il previgente comma 13 dell’articolo 10 che rimandava al regolamento emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze. La nuova versione del comma 13 vieta ai revisori di ricevere regali o favori dagli enti che sono oggetto della revisione o da chi è ad essi riconducibile, a meno che tali regali o favori non possano essere considerati oggettivamente trascurabili o insignificanti.

In base all’articolo 10-bis, il revisore stesso è tenuto a produrre una documentazione in merito alla propria indipendenza, fornendo una valutazione sui relativi rischi cui può essere soggetto e sulle necessarie risorse di cui dispone per svolgere la propria attività. In recepimento della direttiva europea, gli articoli 10-ter e 10-quater si soffermano sull’organizzazione interna e sull’organizzazione del lavoro del revisore, vengono infatti considerati presidio di indipendenza, qualità e competenza elementi come la coerente dotazione delle procedure amministrative e contabili, i sistemi di controllo interno della qualità, l’adozione di meccanismi efficaci per la valutazione dei rischi e per le dovute garanzie nell’elaborazione elettronica dei dati.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Ernesto Zamberlan

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1994 - Revisore legale dei Conti.

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