Frodi di bilancio
Nell’esercizio della sua funzione, il revisore legale può incorrere nel rischio di vedere compromesso il proprio giudizio in presenza di errori nel bilancio dovuti a comportamenti in frode alla legge, compiuti da soggetti interni (in tal caso si può parlare di frodi interne), oppure da soggetti esterni all’impresa (frodi esterne), talvolta collusi tra loro.
Talune di queste frodi determinano errori in bilancio giudicati significativi, in ragione, in particolare, di errate applicazioni di stime e di principi contabili, piuttosto che di false registrazioni contabili al fine di dissimulare altre operazioni.
Secondo il principio (ISA Italia) nr. 240, gli errori in bilancio dovuti a frodi si possono distinguere, alternativamente, tra quelli derivanti da:
– falsa informativa economico-finanziaria, ovvero la volontaria omissione di taluni importi in bilancio, come pure della prevista informativa sui fatti di gestione, perpetrata dalla direzione, dal personale e/o da altri soggetti esterni in collusione con i precedenti;
– appropriazioni illecite di beni ed asset dell’impresa da parte di soggetti interni (ed esterni in collusione ai primi) dell’impresa. A dette sottrazioni illecite, peraltro, si accompagnano manipolazioni delle registrazioni contabili, proprio per nascondere tali indebite appropriazioni.
Il ruolo del revisore legale
Se, come chiarito anche dal principio di revisione in commento, l’attività di prevenzione e monitoraggio spetta alla direzione ed al management, al revisore legale compete il dovere “di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi“.
Quindi, al revisore legale compete il dovere di appurare se determinati errori od omissioni in bilancio derivano dall’attuazione di una frode, e non da altri fattori non intenzionali. Ciò, in ragione del giudizio sul bilancio che il revisore é chiamato ad esprimere, in particolare sulla sua conformità al quadro normativo di riferimento.
Chiaramente al revisore legale non sempre può essere agevole/possibile individuare errori significativi in bilancio conseguenti a comportamenti fraudolenti dei soggetti interni od esterni all’impresa. Questo é tanto più ricorrente quanto maggiore é l’abilità dei summenzionati soggetti di manipolare la contabilità, piuttosto che di forzare le procedure di fraud auditing.
Però, resta il fatto che il perimetro della responsabilità del revisore legale si circoscrive, in particolare, nei limiti di quanto disposto dai principi di revisione. Più specificatamente, anche se non ha rilevato la frode in bilancio, il revisore legale non é responsabile se ha:
– acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati;
– adottato le procedure di revisione previste dal principio di revisione nr. 240 ed altre ritenute necessarie;
– espresso un giudizio, nella sua relazione finale, coerentemente alle valutazioni degli elementi probativi raccolti;
– mantenuto un atteggiamento di scetticismo professionale.
ARTICOLO COMPLETO CONSULTABILE IN La Revisione Legale – n. 4/2016