Nel 2017 a partire dal 1 gennaio il revisore legale dovrà partecipare ad un periodo di formazione continua di durata triennale. Ogni anno il revisore deve maturare almeno 20 crediti formativi per un totale di almeno 60 crediti formativi nel triennio, il minimo di 20 crediti formativi deve essere maturato ogni anno in quanto sussistono due obblighi distinti:
- Maturare 20 crediti ogni anno
- Maturare 60 crediti nei tre anni
I programmi di aggiornamento professionale sono definiti dal MEF riguardano le seguenti materie:
- Tecnica professionale
- Gestione del rischio E controllo interno
- Principi di revisione
- Disciplina della revisione legale dei conti
- Deontologia professionale
La formazione è appunto obbligatoria e eventuale irregolarità nel mantenimento dell’obbligo formativo prevede irrogazione di sanzioni; in particolare è prevista una gradazione delle sanzioni che possono andare da:
- Avvertimento
- Dichiarazione di non conformità della relazione di revisione
- Censura pubblica
- Sanzione amministrativa pecuniaria(Da 1000 a € 150.000)
- Sospensione da registro dei revisori per un massimo di tre anni
- Revoca di uno o più incarichi di revisione
- La cancellazione dal registro
Il nuovo decreto 135 / 2016 interviene anche modificando l’articolo 4 del decreto legislativo 39/2010 in tema di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. Ricordiamo che la materia era stata recentemente disciplinata dal decreto ministeriale 19 gennaio 2016 n. 63 che è intervenuto in particolare su di un tema qual’è quello dell’ equivalenza tra l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e quello che gli aspiranti revisori devono sostenere per essere iscritti registro dei revisori legali.
Con la novità che oltre all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista dovrebbe essere sostenuta una ulteriore”Prova addizionale” specifica in materia di revisione legale, insomma un esonero si ma soltanto parziale per gli iscritti all’albo dei commercialisti.
Da segnalare una possibile soluzione introdotta dal decreto legislativo 135/2016 che introduce il nuovo comma 3-bis dell’articolo 4 Dlgs 39 / 2010.
In pratica esso stabilisce che nel contesto della convenzione stipulata tra il ministero dell’istruzione e il MEF per lo svolgimento del tirocinio contestuale biennio di studi per il conseguimento della laurea specialistica verranno indicate specifiche ” modalità di esonero dal controllo di conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno già formato oggetto di esame universitario”
In pratica, l’aspirante revisore potrà essere esentato dal sostenere le prove per le quali abbia già sostenuto un esame universitario; la relazione illustrativa precisa che con questa previsione si vuole perseguire una maggiore integrazione tra periodo di studio universitarie e preparazione alla professione.