La Fondazione Nazionale dei Commercialisti nel numero di maggio della pubblicazione mensile dell’Osservatorio enti locali ha elaborato un minuzioso documento di disamina delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in merito al nuovo “pareggio di bilancio” degli enti territoriali che, dall’annualità 2016, sostituisce il vecchio “patto di stabilità”. Anche con riguardo a questo nuovo adempimento, come tra l’altro con il vecchio patto, l’organo di revisione è chiamato a riscontrare l’esattezza dei dati riportati nella certificazione annuale da trasmettere alla Ragioneria dello Stato attraverso l’apposizione della firma digitale entro il 31 marzo di ciascun anno. Da ricordare che la normativa ha riservato all’organo di revisione il delicato compito di sostituirsi all’inadempienza dell’ente territoriale obbligato. La legge di stabilità 2016 ha previsto che in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell’ente locale, l’organo di revisione deve provvedere in qualità di commissario ad acta, pena la decadenza dall’incarico. Naturalmente l’attività di riscontro dell’organo di revisione non deve limitarsi a una presa d’atto finale sui risultati della gestione bensì dovrà essere soggetto attivo e partecipare periodicamente alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio così come previsti dall’art. 162, comma 6 del TUEL, in ossequio alle disposizioni contenute nei commi da 707 a 734 dell’art. 1 della legge n. 208/2015. Il monitoraggio dovrà prevedere una “costante verifica degli equilibri” in tutte le fasi della gestione: non solo nel bilancio di previsione effettuando il risconto che lo stesso sia costruito nel rispetto del pareggio finanziario complessivo per la competenza e garantisca un fondo di cassa non negativo ma anche durante la gestione, in occasione di eventuali variazioni di bilancio e in fase di assestamento, verificando che tali modifiche non comportino il venir meno degli equilibri determinati nella fase preventiva. Ricordiamo che a differenza del patto di stabilità tutti i Revisori sono interessati a tali verifiche, anche coloro che svolgono l’attività di controllo nei Comuni con meno di 1000 abitanti. Restano esclusi soltanto i Revisori delle Unioni dei Comuni e delle Comunità Montane. Il lavoro della Fondazione termina individuando “gli strumenti a presidio degli equilibri” sui quali è bene prestare continuamente attenzione: il fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti di dubbia esigibilità, i fondi rischi e contenzioso e la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le società partecipate.