La rendicontazione del 5 per mille vuole il visto del Revisore

di Patrizio Battisti - - Commenta

Con un Comunicato del 24 maggio 2015 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa i Comuni  che sono state accreditate le somme concernenti il 5 per mille dell’Irpef a loro spettanti con riferimento alle scelte che i contribuenti hanno effettuato nell’anno d’imposta 2013.

Gli importi sono riportati in un elenco pubblicato il 12 aprile 2016 sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Il Ministero coglie l’occasione per rammentare quali  sono le modalità di rendicontazione che gli enti interessati devono effettuare al fine di indicare il corretto utilizzo di tali somme.

Le modalità relative al riparto, alla corresponsione ed e alla rendicontazione delle somme in questione sono indicate nelle circolari FL n. 8 del 4 agosto 2011, n. 9 del 22 maggio 2012, n. 10 del 19 luglio 2013 e nel comunicato del 28 maggio 2014, oltre che nella predetta legge n 190 del 23 dicembre 2014 e nella circolare n. 13 del 26 marzo 2015 dell’Agenzia delle Entrate.

I Comuni interessati  sono tenuti all’obbligo di rendicontazione utilizzando apposito modello reso disponibile dalle Amministrazioni competenti all’erogazione delle somme. Le risorse devono essere indirizzate  a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Al fine di rendicontare il corretto utilizzo  è stato predisposto un modello di rendicontazione  nel quale sono indicate le aree di intervento: famiglia e minori, anziani, disabili, povertà, disagio adulti e senza fissa dimora, multiutenza, immigrati, dipendenze;  le modalità di gestione e cioè se essa è avvenuta direttamente o in forma associata oppure tramite esternalizzazioni, nonché la tipologia della spesa se effettuata attraverso l’erogazione di un contributo economico, una prestazioni di servizi oppure mediante acquisti di beni.

Tutti i comuni destinatari delle somme sono tenuti alla redazione del rendiconto e della relazione corredata delle copie delle determine d’impegno e di liquidazione entro un anno dalla corresponsione dell’importo spettante. Ai fini del calcolo del termine, si fa riferimento al mese in cui è accreditata la somma presso la competente Sezione provinciale di Tesoreria dello Stato.

I comuni destinatari di contributi inferiori a 20.000 Euro non hanno l’obbligo di trasmettere il rendiconto a questo Ministero, ma semplicemente quello di conservare l’intera documentazione agli atti del proprio ufficio per dieci anni.

Il modello di rendicontazione deve essere sottoscritto anche dall’Organo di revisione economico-finanziario.

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell’unico componente del collegio mentre  per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti.

Occorre a questo punto, se non già fatto, gli organi di revisione devono durante l’attività di revisione  calendarizzare anche questa scadenza tenendo conto che il termine ultimo per la compilazione e/o presentazione è stata fissata, dalla Circolare F.L 13/2015 al 30 novembre 2016 per somme corrisposte nel 2015  mentre, a meno che non intervengano ulteriori e diverse disposizioni, per gli importi acquisiti in questo esercizio dovrebbe essere il prossimo mese di aprile 2017.

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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

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