Al verificarsi di perdite di capitale superiori al terzo, risulta di fondamentale importanza capire quali siano i poteri e doveri dell’organo di controllo, nell’ambito del ruolo di vigilanza che ricopre nell’impresa.
Perdite superiori al terzo del capitale
Gli artt. 2446 e 2482– bis del cod. civ., rispettivamente per le S.p.A. e per le S.r.l., stabiliscono che, se al termine dell’esercizio la perdita (al netto delle riserve) supera il terzo del capitale sociale, l’organo assembleare ha la facoltà di decidere se coprire totalmente (non parzialmente) la medesima, attraverso la riduzione proporzionale del capitale sociale, piuttosto che rinviarla a nuovo.
Se, in quest’ultimo caso, persistesse la perdita in misura superiore al terzo del capitale, l’assemblea dovrà necessariamente deliberare la riduzione dello stesso in misura tale da azzerare il totale delle perdite accumulate.
La convocazione da parte dell’organo amministrativo deve avvenire “senza indugio”, ossia, sebbene il legislatore non lo specifica, entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza della perdita da parte degli amministratori.
In occasione di detta assemblea, l’organo amministrativo delle S.p.A. e delle S.r.l. illustrerà la propria relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa (aggiornata ad un periodo non superiore ai 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea), unitamente alle osservazioni dell’organo di controllo, resi disponibili almeno 8 giorni prima dell’adunanza assembleare.
Perdite con riduzione del capitale al di sotto del limite legale
D’altra parte, nell’ipotesi che la riduzione in commento porti il capitale sociale al di sotto del limite legale, in conseguenza di perdite superiori al terzo del capitale stesso, l’organo amministrativo delle S.p.A. e delle S.r.l. ha l’obbligo di convocare “senza indugio” l’assemblea straordinaria per l’adozione dei provvedimenti necessari, ovvero, in alternativa:
– la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non superiore al detto minimo;
– la trasformazione della società;
– lo scioglimento della stessa.
Anche in tal caso, l’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo “senza indugio”, in occasione della quale esso illustrerà la propria relazione sulla situazione patrimoniale, da presentare unitamente alle osservazione dell’organo di controllo.
Ruolo del collegio sindacale
Nelle circostanze in commento, nel caso di condotta omissiva degli amministratori, si aziona il potere sostitutivo del collegio sindacale, il quale deve convocare l’assemblea.
Altresì, se l’organo assembleare, o quello amministrativo in sua sostituzione, non provvedono ad adottare i provvedimenti necessari per la riduzione del capitale, è sempre il collegio sindacale a supplirvi, eventualmente anche presentando in Tribunale istanza di accertamento della causa di scioglimento.
Inoltre, come anticipato nei precedenti paragrafi, il collegio sindacale è chiamato ad esprimere un giudizio vero e proprio sulle proposte di deliberazione presentate dagli amministratori all’assemblea, formulando eventuali rilievi e, nelle circostanze nelle quali emergesse, segnalando l’ammontare superiore della perdita accertato rispetto a quanto indicato dall’organo amministrativo.
In particolare, nelle sue osservazioni l’organo in parola dovrà esprimersi circa:
– la correttezza dei criteri di valutazione adottati dagli amministratori nella redazione dei prospetti di stato patrimoniale e di conto economico;
– l’individuazione e chiara indicazione della natura e delle cause della perdita;
– la descrizione della presenza di fatti significativi tra la data di riferimento della relazione degli amministratori e quella di convocazione dell’assemblea;
– i motivi del permanere della continuità aziendale;
– l’adeguatezza delle azioni proposte all’assemblea.
Ruolo del revisore legale
Assirevi, nel documento di ricerca n. 173 del luglio 2012, chiarisce che nel caso della riduzione del capitale sociale di una S.r.l. per perdite, le osservazioni alla relazione degli amministratori competono solo al collegio sindacale, in ragione della tipologia di controllo, ovvero di legalità e corretta amministrazione, e non contabile.
Di parere opposto, invece, sono le norme di comportamento del collegio sindacale, le quali ammettono lo svolgimento di questo controllo di legalità e di corretta amministrazione da parte dell’incaricato della revisione legale, in assenza del sindaco o del collegio sindacale.
ARTICOLO COMPLETO CONSULTABILE IN La Revisione Legale – n. 3/2016