Il governo ha approvato in via preliminare, il 15 aprile 2016, lo schema del decreto legislativo rubricato “nuova direttiva di revisione”. Si tratta del provvedimento di attuazione della direttiva n. 2014/56/UE del 16 aprile 2014.
Il decreto è sottoposto attualmente all’analisi delle Commissioni parlamentari, al fine di avere i relativi pareri prima dell’approvazione finale del Consiglio dei Ministri che dovrebbe arrivare prima del 17 giugno 2016, data ultima del recepimento della direttiva.
Sono importanti le modifiche apportate sul D.Lgs. n. 39/2010; in particolare, viene implementata la disciplina afferente:
– la gestione del Registro dei revisori
– l’osservanza dei principi di revisione,
– l’armonizzazione degli obblighi gravanti sui revisori e sulle società di revisione,
– l’indipendenza e l’obiettività nello svolgimento degli incarichi di revisione,
– la deontologia professionale,
– l’efficacia ed effettività dell’impianto sanzionatorio.
Riguardo il Registro, esso è composto attualmente da due sezioni:
– sezione dei revisori attivi;
– sezione dei revisori inattivi, ovvero dei revisori che non hanno incarichi di revisione legale o che non hanno collaborato ad un’attività di revisione legale in una società di revisione per 3 anni consecutivi.
Il decreto sopra citato sostituisce la distinzione tra le due sezioni esistente attualmente con il seguente schema.
– sezione A, riguardante i revisori che svolgono attività di revisione o che la hanno svolta nei 3 anni precedenti;
– sezione B, afferente ai revisori che non svolgono concretamente attività di revisione. Tali soggetti:
o potrebbero svolgere incarichi sindacali, perizie o attestazioni previste dal codice civile ovvero attività professionali diverse dalla revisione legale;
o dovranno versare il contri contributo annuale;
o non dovranno essere sottoposti al controllo di qualità;
Il nuovo provvedimento prevede, inoltre, l’obbligo da gennaio 2017 della formazione continua per tutti gli iscritti nel Registro, a prescindere dello svolgimento dell’attività di revisione legale.