Il CNDCEC ha definito in un documento pubblicato nel mese di marzo 2016 e rubricato “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”.
Il documento, oltre ad evidenziare come i nuovi principi di revisione hanno impatto nella relazione unitaria dell’organo di controllo, riporta in allegato un fac-simile di relazione del collegio sindacale che ipotizza l’ipotesi in cui vi sia:
– il giudizio sul bilancio a seguito della revisione legale senza modifica;
– la relazione di revisione senza richiami di informativa, né paragrafi di altri aspetti;
– l’assenza di rilievi a seguito dell’esercizio della vigilanza e degli altri doveri sindacali.
Tale relazione ha una sezione con la relazione di revisione e una sezione con la relazione sulla attività di vigilanza e termina con le proposte dell’organo afferenti al bilancio ed alla sua approvazione.
Il collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti deve riferire alla assemblea dei soci, convocata per l’approvazione del bilancio, per tramite della relazione di cui all’art. 2429, comma 2, Codice civile, i risultati dell’attività di vigilanza svolta ai sensi degli artt. 2403 e ss. dello stesso Codice, e, per tramite della relazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, i risultati della revisione legale dei conti.
In linea generale potrebbero essere presentate due relazioni distinte. Si suggerisce comunque la presentazione di un’unica relazione unitaria e integrata, contenente, in sezioni distinte, i risultati dello svolgimento dei doveri sindacali e gli esiti della revisione legale.
Il documento unico deve integrare i contenuti informativi sui risultati della vigilanza sindacale e quelli della revisione legale. Tali contenuti rispondono a sistemi di regole differenti e il CNDCEC ha illustrato nel proprio documento diversi spunti di riflessione nella predisposizione di un modello di relazione unitaria che tenga conto delle sopra indicate esigenze.
Le considerazioni del documento di ricerca sono applicabili, ove pertinenti, anche da parte del sindaco unico, qualora l’organo di controllo monocratico risulti affidatario anche dell’incarico di revisione legale.
Il documento del Consiglio Nazionale è sviluppato in cinque capitoli ed è scaricabile al seguente link.