ANAC: Modello organizzativo 231 obbligatorio per enti no profit e coop sociali

di Giorgio Gentili - - 2 Commenti

I revisori legali o membri del collegio sindacale di enti non commerciali o cooperative sociali devono prendere in considerazione con molta attenzione le linee guida dell’ANAC del 20 gennaio 2016 in quanto indicano di fatto per tali enti l’obbligatorietà dei Modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/01.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 ha pubblicato le Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.
L’Autorità illustra che amministrazioni pubbliche ricorrono frequentemente agli organismi non commerciali per l’acquisto o l’affidamento di servizi alla persona.
Il settore no profit rappresenta una realtà che negli ultimi anni in Italia ha trovato una sempre più capillare diffusione, tanto da assumere rilievo non secondario, oltre che in merito alle attività svolte e agli obiettivi sociali perseguiti, anche sul piano occupazionale e dei servizi svolti.
Purtroppo viene registrata ancora la mancanza di una specifica normativa di settore che disciplini in maniera organica l’affidamento di contratti pubblici ai soggetti operanti nel terzo settore.
Le Linee guida hanno lo scopo di fornire indicazioni operative alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, al fine di realizzare i sopra indicati obiettivi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione.
Riguardo il riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, il documento pubblicato riporta al paragrafo 12.3 rubricato “Il rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 231/2001” quanto segue:
“Sempre nell’ottica di garantire l’affidabilità del soggetto erogatore e di assicurare che la prestazione affidata venga svolta nel rispetto della legalità, le stazioni appaltanti devono verificare l’osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300), applicabile agli stessi in ragione, sia del tenore letterale delle relative previsioni (rivolte agli enti forniti di personalità giuridica, alle associazioni anche prive di personalità giuridica e alle società private concessionarie di un pubblico servizio) sia della natura dei servizi erogati.
Gli enti no-profit devono dotarsi di un modello di organizzazione che preveda:
– l’individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati;
– la previsione di idonee procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati;
– l’adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione dei reati;
– la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all’organismo di vigilanza;
– la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti;
– l’introduzione di sanzioni per l’inosservanza dei modelli adottati.
Inoltre, devono procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello e all’aggiornamento dello stesso (cui attribuire autonomi poteri di iniziativa e di controllo), oltre a prevedere ed attuare adeguate forme di controllo sull’operato dell’organismo medesimo.
Gli enti no-profit devono dotarsi di un modello di organizzazione di cui al d.lgs. 231/2001 e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello e all’aggiornamento dello stesso.
Le stazioni appaltanti devono verificare l’osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001.

In breve, con la Delibera n. 32 del 20.01.2016 è stato introdotto, di fatto, l’obbligo a carico degli enti no profit affidatari di servizi sociali di adozione del modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Si tratta di un importante passo in avanti verso l’adozione del Modello 231/2001 da parte di vari enti. Il reato di riferimento è, nel caso specifico, la corruzione ai danni della pubblica amministrazione senza escludere la possibile estensione ad altre fattispecie di illecito.
E’ possibile consultare il testo delle linee guida dell’ANAC al presente link.

Autore dell'articolo
mm

Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

Commenti 2

  1. Notizia non di poco conto se si valuta il ruolo svolto, per esempio dalle associazioni di volontariato di utilità sociale, nella gestione dei servizi socio sanitari.
    E parlo da economo (volontario) di una Arciconfratenita di Misericordia che, in Toscana, in questo campo svolgono un ruolo da leoni.

    1. mm

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

15 + 7 =