Con il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2016, stabilito al 30 aprile 2016, si verifica nei Comuni un inedito affollamento di adempimenti in scadenza, costringendo i ragionieri ed i revisori degli enti locali ad un vero e proprio tour de force.
La Conferenza Stato Città ed autonomie locali, nella riunione del 18 febbraio, ha espresso parere favorevole alla proroga della deliberazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di previsione 2016 facendo coincidere tale scadenza con quella ormai consolidata dell’approvazione del rendiconto concernente l’annualità 2015.
L’approvazione di tali documenti contabili presuppone la predisposizione di altri atti propedeutici agli stessi sui quali l’organo di revisione è chiamato, sulla base delle nuove disposizioni normative introdotte con l’armonizzazione contabile, ad esprimere un proprio parere: il D.U.P. Documento unico di programmazione e il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.
Al fine di programmare il lavoro da svolgere nei dei collegi di revisione è necessario che gli organi di controllo predispongano una nuova agenda dei lavori cercando di ottimizzare i tempi necessari all’elaborazione dei pareri e della relazione.
Nei primi giorni del mese di marzo occorre porre l’attenzione alla delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi.
Le disposizioni recate dall’art. 228 del tuel prevedono che “prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
Il principio contabile Allegato 4/2, al paragrafo 9.1, prevede che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto.
Altro documento propedeutico, in questo caso, all’approvazione del bilancio di previsione, è il DUP.
Anche su tale documento, considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP ha un “contenuto di indirizzo programmatico è necessariamente previsto il parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente” (Arconet FAQ 10).
Dopodiché il Collegio o il Revisore monocratico occorre che inizi a lavorare al rendiconto, al fine di poter predisporre, entro la prima decade di aprile, la propria relazione al conto del bilancio garantendo in tal modo il rispetto dei tempi previsti dall’art. 227 del TUEL: la proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
Sempre in tale periodo dovrebbe arrivare la documentazione necessaria alla predisposizione del parere sul bilancio preventivo 2016 sul quale art. 239 TUEL occorre esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile sia delle previsioni di bilancio che dei programmi e progetti suggerendo all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni.
Da considerare inoltre che il lavoro svolto nei confronti degli adempimenti relativi alla contabilità pubblica dovrà essere poi coordinato, dai professionisti che hanno assunto anche incarichi di revisore legale e/o membri di Collegio sindacale, con la predisposizione delle relazioni previste dagli artt. 2409 ter lett.c) e art. 2429 del codice civile ai fini dell’approvazione da parte delle società, entro la data del 29 aprile, prevista dall’art. 2364, del codice civile, del bilancio d’esercizio 2015.
La lettura del Comunicato della conferenza Stato-Città ed autonomie locali non garantisce assolutamente ulteriori dilazioni temporali poiché “nell’ottica di una politica di normalizzazione degli adempimenti contabili da parte degli Enti Locali, è stato unanimemente concordato che i predetti termini (30 aprile) sono da considerarsi definitivi, in quanto non saranno ulteriormente prorogati nel corso dell’anno”. Un aiuto indiscusso verrà fornito dall’ANCREL e dal CNCDEC che hanno predisposto appositi tracce di relazioni e pareri al fine di guidare ed agevolare gli organi di revisione nello svolgimento dei lavori.