Responsabilità del sindaco supplente nel fallimento

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Per il Tribunale di Milano (sent.10579/2015)  necessaria la nomina  ufficiale e  un tempo “congruo ” per il subentro del sindaco supplente

La sentenza del Tribunale di Milano , sezione imprese, n. 10759 del 25 settembre 2015 ha condannato gli organi di gestione per responsabilità nel fallimento dell’azienda, suddividendo la responsabilità tra amministratori per due terzi e membri del collegio sindacale , per il restante terzo, ma ha assolto il sindaco supplente, subentrato solo tre mesi prima della dichiarazione di fallimento della società. La decisione è particolarmente rilevante innanzitutto nel sottolineare l’importanza della definizione della figura dell’amministratore di fatto ( in totale disaccordo con quanto accertato dal CTU ) sulla base della continuità e la costanza del rapporto tra il direttore finanziario e la società; che comprendeva gestione dei rapporti con le banche creditizio responsabilità dell’intero ufficio amministrativo e commerciale, presenza alle riunioni di collegio sindacale).

Come detto però la sentenza , nel ribadire l’importanza del controllo del collegio sindacale e l’obbligo di intervento in una situazione di dissesto finanziario dell’azienda con gli strumenti previsti dal codice agli artt. 2403-bis, 2406 e 2409, solleva anche il problema  della responsabilità del sindaco supplente . In particolare , si evidenzia come il subentro del sindaco non possa essere considerato automatico e comunque vi sono dei tempi minimi che possono essere considerati congrui in caso di fallimento ai fini di un suo eventuale intervento nella situazione con la giusta cognizione di causa.

Nel caso di specie infatti i giudici di Milano hanno evidenziato la totale non responsabilità del sindaco supplente affermando che era onere del fallimento dimostrare che gli fosse stato ufficialmente comunicato il subentro e che in tale veste fosse stato convocato a partecipare alle riunioni del Collegio. I giudici affermano anche che l’unica partecipazione all‟assemblea che approvò il bilancio quale sindaco effettivo della società “non può far riconoscer alcun concreto apporto causale agli illeciti” e sottolineano come: “il nuovo sindaco, appena insediato, necessitasse di un tempo congruo per poter prendere adeguata contezza della complessa situazione della società al cui controllo contabile e di gestione era stato chiamato; per poi eventualmente suggerire, nel dibattito con gli altri membri del Collegio sindacale, le iniziative del caso richiedendo agli amministratori di fatto e di diritto gli opportuni chiarimenti, convocando l‟assemblea per l’adozione dei provvedimenti ex art. 2447 c.c. e, finalmente, denunciando al Tribunale le irregolarità in essere .”

SUL TEMA DELLA RESPONSABILITA DEL COLLEGIO SINDACALE VEDI ANCHE: “Condotta penalmente rilevante del collegio sindacale”

 

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