“Anti money laundering” (antiriciclaggio) e ruolo del collegio sindacale

di Giuseppe Rodighiero - - Commenta

Il legislatore nazionale, con il decreto legislativo 21 novembre 2007, nr. 231 stabilisce in capo all’organo di controllo, a seconda dell’impresa oggetto di vigilanza e dell’investitura o meno della funzione di revisione legale, una serie di obblighi, talvolta non specificatamente determinati, al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro.

I soggetti interessati dalla disciplina antiriciclaggio

A tal proposito, il d.lgs. nr. 231/2007 affida agli operatori di seguito esposti specifici adempimenti afferenti l’adeguata verifica della clientela, la conservazione e la registrazione dei dati, nonché la segnalazione di operazioni sospette, in tema di antiriciclaggio:

a) le banche, Poste italiane S.p.A., le S.I.M., le S.G.R., le S.I.C.A.V., le imprese di assicurazione ed altri intermediari finanziari;

b) i professionisti;

c) i revisori legali e le società di revisione;

d) le società di recupero crediti con licenza ex art. 115 del T.U.L.P.S., le società che custodiscono e trasportano denaro contante e titoli, i money transfer, le case da gioco.

 

Adeguata verifica della clientela

In particolare, i professionisti, oltre a quando i mezzi di pagamento ed altre utilità di importo pari o superiore ad euro 15.000,00 siano l’oggetto della propria prestazione, come pure quando siano movimentati mezzi di pagamento di pari ammontare per prestazioni professionali occasionali, al pari dei revisori legali devono procedere con l’adeguata verifica della clientela quando:

a) l’operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile;

b) si sospetta che l’operazione sia di riciclaggio, indipendentemente dal valore dell’operazione;

c) emergono dubbi sulla veridicità dei dati ottenuti all’atto dell’identificazione del cliente.

In tali circostanze, i professionisti e revisori legali sono obbligati a procedere con l’identificazione e la verifica dell’identità del soggetto cliente, nonché del titolare effettivo dell’ operazione, piuttosto che con il reperimento di adeguate informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale con il cliente, monitorando nel corso di essi che le varie transazioni effettuate dal cliente siano coerenti con il profilo identificato dall’operatore.

Altresì, al fine dell’assolvimento dell’adeguata verifica della clientela, il Decreto consente ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio, di avvalersi di idonea attestazione fornita da terzi che intrattengono con i medesimi clienti rapporti di tipo continuativo, oppure che abbiano ottenuto da essi un incarico professionale.

 

Registrazione e conservazione delle informazioni

Il materiale documentale raccolto (anche relativo alle operazioni effettuate), ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica, deve essere conservato nell’Archivio Unico Informatico (A.U.I.), per il periodo di 10 anni dall’esecuzione dell’operazione, dal termine del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Peraltro, dagli stessi momenti testé indicati decorrono trenta giorni per la registrazione dei dati raccolti.

Inoltre, per i soli professionisti e revisori legali, è consentita la registrazione dei dati in commento in un registro della clientela cartaceo.

 

Segnalazione operazioni sospette

Tra gli obblighi antiriciclaggio degli operatori destinatari della normativa in commento, altresì vi è quello della  segnalazione di operazioni sospette ex art. 41 del Decreto. Più specificatamente, gli operatori devono inviare senza indugio all’U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d’ Italia) segnalazioni di operazioni sospette, indipendentemente dall’importo, in presenza di un semplice sospetto, piuttosto che quando vi siano ragionevoli motivi per sospettare, oppure quando essi lo sanno.

Quindi, tali segnalazioni, rispetto alle quali è vietato darne comunicazione al soggetto interessato o a terzi, non scattano automaticamente al verificarsi di fattispecie tipizzate, stabilite normativamente.

 

I doveri del collegio sindacale nelle società ed enti destinatari degli obblighi antiriciclaggio

Il collegio sindacale non è tra i soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Lo stabilisce l’art. 12, comma 3-bis del Decreto che, a sua volta, rimanda a quanto disposto dall’art. 52. D’altra parte, quest’ultimo articolo dispone l’obbligo di vigilanza sull’osservanza del d.lgs. 231/2007 per il collegio sindacale di società destinatarie della normativa in parola (intermediari finanziari ed altri soggetti ex artt. 11 e 14).

Quindi, nelle società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio, il compito del collegio sindacale si riassume nel:

1) vigilare sull’osservanza della normativa in materia, come pure sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio;

2)  informare senza ritardo le Autorità di vigilanza, se viene a conoscenza di fatti od atti potenzialmente in violazione delle disposizioni attuative del Decreto in commento, nonché entro trenta giorni nei casi di violazione degli obblighi di registrazione;

3) mettere a conoscenza il legale rappresentante di accertate mancanze nelle segnalazioni di operazioni sospette;

4) comunicare al M.E.F. eventuali infrazioni alle limitazioni all’uso di contante ed altri titoli al portatore ex art. 51 del Decreto, solo se il sindaco è investito anche della funzione di revisore legale (in quanto il revisore è tra i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio e, rispetto ai quali, l’articolo 51 si rivolge).

Chiaramente, gli obblighi di vigilanza in commento rimangono in capo a ciascun componente del collegio sindacale, attesa la sua responsabilità penale (quindi personale) prevista ex art. 55, co. 2, del d.lgs. 231/2007 in caso di inosservanza degli obblighi citati, indipendentemente dall’eventuale difformità con la volontà della maggioranza dell’organo di controllo.

 

 Gli obblighi del collegio sindacale nei soggetti non destinatari dei controlli antiriciclaggio

D’altro canto, il rinvio operato dal comma 3-bis dell’art. 12 all’art. 52 non chiarisce gli adempimenti dell’organo di controllo di società non destinatarie della normativa antiriciclaggio.

Però, se l’organo di controllo di società ed enti non destinatari della normativa antiriciclaggio è investito della funzione di revisione legale, ciascun membro è soggetto agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati, nonché di segnalazione di operazioni sospette.

Quindi, ciascun membro revisore è tenuto altresì alle comunicazioni al M.E.F. sulle eventuali infrazioni alle limitazioni all’uso di contante ed altri titoli al portatore ex art. 51 del Decreto.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO NE:  LA CIRCOLARE DEL REVISORE LEGALE N. 1 2016 

L‘abbonamento alla Suite del Revisore è in promozione!

Autore dell'articolo
mm

Giuseppe Rodighiero

Dottore Commercialista in Vicenza. Revisore legale dei conti. Laureato con lode sia in Economia del commercio internazionale nel 2006 che in Economia e legislazione d’impresa nel 2008. E' stato assegnista di ricerca universitario. Membro commissione nazionale Bilancio e revisione di UNGDCEC. Autore di pubblicazioni, in particolare in materia fiscale, di bilancio e revisione legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

11 + nove =