Organo di Revisione e DUP: il documento del Consiglio Nazionale Commercialisti

di Patrizio Battisti - - Commenta

Logo-CNDCEC-RIT

In definitiva occorreva dare risposta ad una domanda che nelle ultime settimane teneva sulle spine i Comuni ed i rispettivi organi di controllo: il Collegio dei Revisori  o il Revisore monocratico devono apporre il proprio parere sul Documento Unico di Programmazione la cui scadenza è fissata per quest’anno al 31 ottobre 2015?

Nell’ultimo congresso organizzato a Padova dall’ANCREL, l’Associazione dei revisori enti locali,  il 3 ottobre 2015, era stata annunciata una presa di posizione del MEF ed in particolare della Commissione ARCONET.  La stessa effettivamente con la nota 9 del 7 ottobre  2015 è intervenuta nella materia specificando che,  con riferimento agli adempimenti relativi al DUP 2016/2018, nel rispetto dell’articolo 170, comma 1 del TUEL, il termine del 31 ottobre 2015 si riferisce alla presentazione del DUP 2016-2018 approvato dalla Giunta al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni, senza però nulla dire espressamente in merito al parere dell’organo di controllo.

Scende in campo pertanto il Consiglio Nazionale che ha pubblicato sul proprio sito un documento elaborato dalla Commissione Enti Locali.

Dopo aver elaborato un breve excursus in merito al Documento Unico di Programmazione, tracciandone le linee normative e regolamentari  interviene con una propria interpretazione il merito all’oggetto della domanda di nostro interesse.

Secondo la Commissione è del tutto pacifico che i pareri obbligatori richiesti dall’art.239 del Tuel all’organo di revisione debbano essere rilasciati su proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio. Infatti l’art. 239, comma 1 bis stabilisce che l’organo di revisione nei pareri obbligatori debba esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile e che l’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione.

Ribadisce pertanto la Commissione che sembra impossibile esprimere da parte dell’organo di revisione un parere di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti con riferimento ad un documento di programmazione che non accompagni lo stesso bilancio di previsione.

Precisando che se il Dup è solo presentato e non sottoposto all’approvazione del Consiglio il parere dell’organo di revisione non è obbligatorio. Pertanto sul Dup 2016/2018 l’organo di revisione, si esprimerà in sede di parere sul bilancio di previsione verificando la coerenza esterna con gli obiettivi di finanza pubblica, la coerenza interna tra documento di programmazione e previsioni di bilancio, nonché la loro attendibilità e congruità come richiesto dal citato comma 1 bis del citato articolo 239 del D.lgs. 267/2000.

Autore dell'articolo
mm

Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

venti + nove =