1. Il formato XBRL del bilancio: cosa cambia per il revisore
A partire dall’anno in corso è obbligatorio presentare al Registro Imprese, per il deposito, il bilancio in formato XBRL. Di fronte a tale norma l’Associazione Italiana Revisori Contabili (ASSIREVI) si è immediatamente interrogata in merito alla posizione e alle responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio.
In particolare il dubbio che tale ente si è posto riguarda la possibilità, per il revisore, di redigere una relazione di revisione sulla base delle risultanze del bilancio non ancora convertito in formato XBRL.
Secondo Assirevi, infatti, “nell’ipotesi in cui gli amministratori provvedano alla conversione del bilancio in formato XBRL dopo il vaglio assembleare, la relazione ex art. 14 D. Lgs. 39/2010 depositata presso il Registro delle Imprese verrebbe emessa dal revisore con riferimento ad un bilancio redatto secondo un formato differente rispetto a quello destinato alla pubblicazione nel Registro delle Imprese. In tal caso, il revisore risulterebbe chiamato ad esprimersi su un bilancio la cui rappresentazione, in un momento successivo alla sua approvazione da parte dei soci, è destinata ad essere elaborata per renderla conforme al formato XBRL.” (Assirevi, 2015).
Assirevi ha, quindi, redatto lo scorso Maggio 2015 il documento di ricerca n. 191 “Il bilancio d’esercizio redatto secondo il formato elaborabile XBRL: alcune peculiarità connesse all’attività del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio”. Tale approfondimento intende fornire un supporto e delle linee guida per il revisore che si trova, per la prima volta, a dover esprimere il suo giudizio su un bilancio in formato diverso da quello destinato ad essere presentato al Registro delle Imprese.
1.1 Nuovi controlli per il revisore?
La disciplina legislativa in materia di revisione e i principi di revisione non prevedono per il revisore nuovi controlli con riferimento alla codificazione del bilancio in formato elaborabile XBRL. Il revsiore non deve, dunque, attuare particolari verifiche sul formato XBRL e sul deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio in tale nuovo formato.
A tal proposito vale la pena precisare che l’Auditing and Assurance Standards Board (IASSB), vale a dire l’organismo internazionale deputato a statuire i principi e le regole della revisione nel documento intitolato “IAASB Staff questions and answers – XBRL: The emerging landscape”, afferma che il revisore non è chiamato ad attuare procedure di verifica sulla conversione del bilancio in formato XBRL. Non può essere attribuito un ruolo al revisore con riferimento alla nuova disciplina relativa al formato XBRL anche in considerazione del fatto che, sempre secondo l’orientamento di Assirevi che tiene conto di quanto affermato dallo IAASB, il formato XBRL non rientrat nelle altre informazioni su cui il revisore ha responsabilità ex principio di revisione internazionale ISA 720.
Il revisore, pertanto, non è chiamato a valutare eventuali incongruenze e incoerenze tra il bilancio su cui ha espresso un giudizio e quello in formato XBRL. Quanto detto non esclude, tuttavia, che la società possa incaricare il revisore di svolgere tali verifiche ma le stesse non rientrerebbero nell’incarico di revisione ma sarebbero oggetto di un incarico separato.
In tal caso l’engagement letter e la lettera di attestazione dovrebbero esplicitamente contenere l’individuazione di suddetto incarico integrativo rispetto a quello ordinario di revisione.
Nel caso tale incarico integrativo non sia previsto l’Assirevi precisa che risulta opportuno che il revisore sia attento a che l’organo amministrativo della società inserisca nella lettera di attestazione una specifica dichiarazione in grado di tutelare il revisore rispetto ad obblighi e responsabilità relative alla cogruenza tra bilancio originale e bilancio XBRL. Si ricorda, infatti, che il revisore, prima dell’emissione della sua relazione deve richiedere il rilascio da parte della società revisionata della lettera di attestazione. Tale documento, predisposto su carta intestata della società, è firmato dal rappresentante legale e dal direttore amministrativo e deve avere la stessa data della relazione.
LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO IN: “La circolare del revisione legale n. 6 – Giugno 2015” , con i link alle formule in Word nella Banca dati del Revisore