I reati ambientali e D.Lgs. n. 231/2001 alla luce del DDL Ecoreati approvato al Senato

di Paolo Clementi - - Commenta

Sono in fase di inserimento nei “reati presupposto” ex D.Lgs. n. 231/01 una serie di reati ambientali che saranno oggetto dell’attività di modifica dei modelli organizzativi dei vari enti che li hanno adottati o che inizieranno il percorso per la loro adozione. Tali reati dovranno essere presi in considerazione dai membri dell’organismo di vigilanza dei vari enti. I reati saranno oggetto anche della valutazione da parte del collegio sindacale. In particolare, anche in presenza dell’organismo di vigilanza deputato alle verifiche afferenti il modello organizzativo, il collegio sindacale deve vigilare in merito all’adozione dei modelli in grado di evitare situazioni che chiamino in causa la responsabilità amministrativa dell’ente. Un controllo che riguarda pertanto anche i reati ambientali.
Il 26 Gennaio 2015, le commissioni del Senato hanno approvato un emendamento che introduce una serie di modifiche nel codice penale nazionale, introducendo un nuovo titolo incentrato nei delitti contro l’ambiente. Se il DDL venisse approvato, come già votato al Senato, nel codice penale italiano verranno introdotti nuovi articoli, e più precisamente gli articoli che vanno dal 452-bis a 452-decies, che si auspica permetteranno la limitazione di reati contro l’ambiente.
I delitti contro l’ambiente che verranno introdotti in caso di approvazione del DDL saranno i seguenti:

a) Inquinamento ambientale:
Il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis) punirà con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 Euro chiunque, abusivamente, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente. L’introduzione del requisito dell’abusivismo, ha suscitato delle perplessità, in effetti potrebbero esserci delle situazioni in cui le autorità potrebbero autorizzare attività industriali che non rispettano l’ambiente, facendo venir meno il presupposto che identifica il reato ambientale. Si pensi all’Ilva di Taranto, dove sono state autorizzate dal Governo due discariche di rifiuti pericolosi non trattati, in quanto l’attività è di interesse strategico nazionale. In tal caso, secondo il tenore letterale del DDL, non ci sarebbe il reato ambientale.

b) Disastro ambientale:
Il delitto di disastro ambientale (art. 452-ter) punirà con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagioni un disastro ambientale. Disastro ambientale, in base a quando previsto della norma, sarà identificato in quelle attività volte alla alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema e la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

c) Delitti colposi contro l’ambiente:
Con l’art. 452-quater prevede pene minori quando i precedenti delitti siano commessi per colpa e non per dolo. In questi casi, venendo meno la volontà di delinquere, le pene previste dagli articoli 452-bis e 452-ter sono diminuite da un terzo a due terzi.

d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività:
Con l’introduzione dell’ art. 452-quinquies anche il traffico e l’abbandono di materiale radioattivo sarà punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 Euro per chiunque abusivamente, o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga o trasferisca materiale di alta radioattività e materiale e radiazioni ionizzanti. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale ad alta radioattività o che se ne disfa illegittimamente.

e) Impedimento del controllo:
Con l’introduzione dell’art. 452-sexies viene previsto il reato di impedimento del controllo che, semplificando, è evidenziabile quando un soggetto nega l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali, ovvero ne compromette gli esiti. Tali comportamenti sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

d) Omessa bonifica:
Il reato si configura a carico di chi, essendovi obbligato per legge, per un’ordinanza del Giudice, o da autorità pubblica, non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. Tale reato prevede la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20mila a 80mila euro.

Oltre alle pene detentive o amministrative, nel DDL è stato previsto anche lo strumento della confisca per equivalente. In effetti in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies,452-sexies e 452-septies (articolo relativo alle circostanze aggravanti) del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato. Tale previsione normativa viene meno nel caso in cui il reo non abbia provveduto con efficacia alla messa in sicurezza e al ripristino dello stato dei luoghi, attraverso il ravvedimento operoso.
La confisca per equivalente, per il reati di disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti e associazione a delinquere è utilizzata come misura prevenzione dei valori ingiustificati o sproporzionati, rispetto al proprio reddito.

Ravvedimento operoso
Tale strumento, in base a quanto previsto dall’art. 452-octies, prevede la diminuzione delle pene dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Questo articolo ha generato una serie di contestazioni, soprattutto dagli ambientalisti, in quanto questi ultimi hanno evidenziato il pericolo di impunibilità per chi si “ravveda”. A tal proposito è intervenuto un emendamento governativo che ha previsto che il ravvedimento avrà funzione di attenuante e non di “condono”.

D.Lgs. n. 231/2001 – art. 25-undecies (Reati ambientali)
Se nel corso dell’attuale iter di approvazione alla Camera, tale previsione normativa non verrà modificata, anche gli enti e le società dovranno adeguare il loro sistema organizzativo (D.Lgs. 231/2001) onde evitare che sull’ente ricada l’onere della responsabilità amministrativa (art. 6 e art. 7 dello stesso decreto).
Come sopra evidenziato, le modifiche riguardanti i reati ambientali devono essere prese in considerazione sia dall’Organismo di vigilanza che dal collegio sindacale dei vari enti. Ai sindaci è richiesto, infatti, un controllo riguardante l’andamento generale e la gestione dell’ente e una più specifica analisi nel caso in cui siano presenti indici di rischio tali da rendere necessario un intervento per evitare il compimento di un reato ambientale. E’ dunque essenziale un continuo scambio di informazioni tra Organismo di vigilanza e il collegio sindacale, mantenendo i reciproci livelli idi indipendenza. In questo contesto, è essenziale un coordinamento tra i due organi nell’ottica di evitare una duplicazione dei controlli. L’Organismo di vigilanza deve relazionare periodicamente su quanto rilevato nell’ambito della propria attività evidenziando le criticità emerse. Allo stesso modo il collegio sindacale deve fornire all’organismo di vigilanza tutte le indicazioni utili per svolgere più proficuamente la propria attività di controllo, indicando le circostanze, che in base alla propria attività di vigilanza, risultino rilevanti ai fini dell’applicazione del modello e che possono richiedere una specifica attenzione da parte dell’organismo di vigilanza. Tutti gli scambi di informazioni e gli incontri potranno essere oggetto di specifici verbali.

Paolo Clementi e Giorgio Gentili.

Autore dell'articolo

Paolo Clementi

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti in Macerata, componente della Commissione Studi di Diritto Tributario presso l'O.D.C.E.C. di Macerata, è componente delle commissioni di Diritto Societario e Diritto Tributario UNGDCEC

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

quattro × 1 =