La relazione dell’organo di revisione sul Rendiconto 2014 degli enti locali. Primi commenti.

di Patrizio Battisti - - Commenta

Come per il bilancio di previsione il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in collaborazione con l’ANCREL, l’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali, ha licenziato lo schema di relazione che dovrà accompagnare il rendiconto dell’annualità 2014  all’approvazione  consiliare entro la data obbligatoria del 30 aprile 2015. I professionisti hanno poco più di una settimana per studiare ed analizzare tale schema poi si parte con i lavori. La tempistica, per i Comuni intenzionati a rispettare i termini di legge, è condizionata dagli obblighi di pubblicità e di analisi riservati a tale documento. Infatti per l’analisi e lo studio del fascicolo del rendiconto la norma, art. 227 del TUEL, prevede che la proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità e altrettanto periodo viene riservato alle verifiche dell’Organo di controllo così come disposto dal comma 1 lett. d) dell’art. 239 del TUEL.

Le novità apportate nello schema di relazione per l’annualità 2014 risentono dell’evoluzione legislativa che si è susseguita nel corso dell’anno e che ha modificato ed a volte ristrutturato interi settori normativi, come ad esempio quello relativo alla gestione del personale.

Ma procediamo ad una prima analisi delle novità apportate alla relazione rispetto al testo licenziato la scorsa annualità.

Per la prima volta dopo tanti anni il fascicolo della documentazione necessaria al controllo si arricchisce di un nuovo documento che il revisore è invitato a richiedere: si tratta dell’elenco dei crediti inesigibili stralciati dalle scritture finanziarie. La relazione infatti risente seppur marginalmente delle nuove norme in materia di armonizzazione contabile che entrano in vigore quest’anno. L’atto di determinazione dei vincoli di cassa al 1 gennaio 2015, disposto al punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria e allegato al d.lgs. 118 del 23 giugno 2011, deve essere oggetto di verifica da parte dell’organo di controllo, così come si rende applicabile il consiglio di utilizzare l’avanzo di amministrazione non vincolato avendo un occhio di riguardo al principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118 del 23 giugno 2011.

Nelle precedenti annualità l’individuazione della caratteristica di eccezionalità di un’entrata e/o di una spesa, aveva da sempre riservato al revisore dubbi e incertezze applicative, nella relazione, a margine della tabella sulle entrate e spese non ripetitive, viene quest’anno svolto un commento che aiuta il professionista nella verifica di tali partite contabili.

Il settore che risente più di tutti delle novità normative intervenute nel corso dell’anno 2014 è indubbiamente quello riservato alle verifiche sulla spesa del personale ed al contenimento generale delle spese correnti: per collaborazioni ed incarichi esterni, per acquisti di beni e servizi, per autovetture mentre vengono riproposte le verifiche in tema di limitazione all’acquisto di immobili e di mobili ed arredi.

Particolare attenzione viene quindi riservata alle verifiche sulla spesa di personale. Il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, all’art. 3 comma 5 ha riscritto i limiti che gli enti hanno dovuto osservare in termini di assunzioni a tempo determinato prevedendo che a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente. Con l’art. 11 comma 4 bis del medesimo atto normativo vengono rimodulate le limitazioni sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che si aggiungono alle altre limitazioni previste da precedenti normative che non sono venute meno nella gestione del 2014.

Anche l’obbligo di riduzione della spesa prevista dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, sul concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica deve essere oggetto di monitoraggio. Rammentiamo a tal proposito che il comma 13 dell’art. 47 affida all’organo di controllo la verifica che le misure di riduzione della spesa siano state adottate e di ciò dovrà darne atto nel questionario da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Anche il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e la conseguente verifica della tempestività in materia di pagamenti deve essere oggetto di controllo da parte dell’organo di controllo. Si rammenta infatti che il comma 27, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, ha modificato l’art. 7 bis del decreto legge n. 35 del 2013 disponendo a partire dal mese di luglio 2014 l’obbligo di effettuare, entro il 15 di ciascun mese, la comunicazione dei dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali  nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori.

Patrizio Battisti – Ragioniere Commercialista – Revisore Legale

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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

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