Partecipazioni

I controlli dei revisori sull’attuazione dello split payment

di Patrizio Battisti - - Commenta

Approvato il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2015 attuativo della norma recata dalla legge di stabilità in materia di split payment. Effettivamente era nell’aria, non poteva essere altrimenti. Tra gli addetti ai lavori sembrava quasi scontato, adesso abbiamo la certezza che anche in materia di “riversamento d’imposta” gli organi di controllo della pubblica amministrazione sono chiamati a vigilare.

D’altro canto già il Principio contabile n. 15 del CNDCEC ancorché approvato nel novembre 2011 proprio nel preambolo chiosa che in materia di fiscalità, l’art. 239, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), assegna ai Revisori degli Enti Locali il compito di vigilare, tra le altre, anche “sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente […], agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità”, utilizzando anche “tecniche motivate di campionamento”. Ora il Decreto prescrive, all’art. 6 comma 3 che “nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, gli organi interni di revisione e di controllo vigilano, in particolare, sulla corretta esecuzione dei versamenti dell’imposta da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Tale nuovo adempimento quindi impone agli organi di controllo di apporre alcune modifiche alle proprie relazioni periodiche di verifica trimestrale aggiungendo un ulteriore capitolo, integrare le schede di controllo relative ai versamenti F24 con i nuovi codici di cui si attende la Risoluzione e modificare e/o integrare le tecniche di campionamento prevedendo tale ulteriore casistica.

Brevemente ricordiamo che la legge di stabilità all’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto un nuovo metodo di liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto per i soggetti fornitori di beni e servizi con le pubbliche amministrazioni, le quali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. La materia è nota per gli addetti ai lavori, anche se si sperava che alcuni dubbi su particolari operazioni venissero meno con il decreto. Il Comunicato stampa del Ministero dell`Economia e delle Finanze n. 7 del 9 gennaio 2015, aveva già circoscritto l’applicazione alle fatture che si rendono esigibili nel 2015, escludendo quindi tutte le operazioni fatturate nel 2014 con IVA ad esigibilità immediata ancorché non pagate. Mentre l’interpretazione della Fondazione Nazionale Commercialisti ha correttamente indicato l’inapplicabilità della scissione alle prestazioni erogate da professionisti e soggette ritenuta. Tali prime interpretazioni sono state entrambe validate dal Decreto Ministeriale. Non risulta ancora chiarito invece quale comportamento gli enti debbano assumere nel caso di particolari operazioni come per esempio i pagamenti effettuati con fondi economali per gli importo di minori spesa.

Proviamo ora a fare un primo esame delle verifiche che l’organo di controllo deve attuare in relazione alla corretta applicazione dello split payment:

– verifica che nelle fatture sia riportata la definizione prevista dal Decreto attuativo: “scissione dei pagamenti” ;

– verifica che l’operazione rientri o meno in una delle condizioni di non applicazione dello split payment: prestatore di servizi soggetto a ritenuta; fattura la cui esigibilità si è già verificata nella scorsa annualità; soggetti che effettuano operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie;

– verifica della tempestività del riversamento dell’imposta all’erario entro il 16 del mese successivo o con altra tempistica prevista dall’art. 4 del Decreto attuativo;

– verifica delle modalità di versamento ossa con F24EP per i Comuni, Province, Comunità Montane, con F24 Ordinario per le Unione dei Comuni, con versamento diretto in Tesoreria per gli altri enti;

– verifica del rispetto del divieto di compensazione, in particolare tale verifica deve essere attuata nelle Unioni dei Comuni che utilizzano il modello F24 ordinario e non il modello F24 EP che non prevede la possibilità di compensazione.

Inoltre occorre prestare particolare attenzione alle fatture per le quali l’ente riveste soggetto passivo IVA ( operazioni commerciali) nonché nei primi mesi dell’anno alla verifica che l’ente, nelle more dell’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile, abbia accantonato le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta da effettuarsi entro il 16 aprile 2015.

Patrizio Battisti (Ragioniere Commercialista – Revisore legale)

Autore dell'articolo
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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

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