Revisori legali nelle STP solo se iscritti all’Albo dei Commercialisti

di Ernesto Zamberlan - - Commenta

Il     Consiglio  Nazionale dell’ Ordine dei Commercialisti  ha fornito un’ interpretazione molto stringente  della normativa sulle nuove società tra professionisti,  nel rispondere  ad un quesito formulato dall’Ordine di Brescia,  riguardante la composizione e l’oggetto sociale di tali  società, regolamentate dall’Art.  10 Commi 3-11 della L 183/2011 e dal decreto min. Giustizia n 34/2013.  Veniva chiesto in particolare se l’ attività professionale dei revisori legali poteva costituire oggetto sociale  esclusivo di una società  professionale  tra dottori commercialisti e revisori legali , posto che la legge  prevede  che tali società operino “per l’esercizio di attività professionali  regolamentate nel sistema ordinistico”.

La risposta del Consiglio  (PO 287/2014 del 27.1.2015) ricordando appunto il tenore della legge,   afferma che l’attività professionale  di revisione legale  è esclusa,  in quanto non costituisce una autonoma professione  e potrà quindi essere svolta da soci professionisti che siano iscritti nel Registro dei revisori legali e contemporaneamente iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti.  Per coloro che non posseggono quest’ultimo requisito  non sarà possibile assumere la qualifica di soci professionisti. ma solo quella , parimenti prevista nella la.183/2011,  di soci di capitale  o di soci per prestazioni tecniche.

Il P.O. 287 specifica inoltre che ritiene di poter escludere anche la possibilità di costituire una società di tipo multidisciplinare , prevista dal comma 8 art. 10 della Legge , per lo stesso motivo.

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Ernesto Zamberlan

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1994 - Revisore legale dei Conti.

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