Il Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei Commercialisti ha fornito un’ interpretazione molto stringente della normativa sulle nuove società tra professionisti, nel rispondere ad un quesito formulato dall’Ordine di Brescia, riguardante la composizione e l’oggetto sociale di tali società, regolamentate dall’Art. 10 Commi 3-11 della L 183/2011 e dal decreto min. Giustizia n 34/2013. Veniva chiesto in particolare se l’ attività professionale dei revisori legali poteva costituire oggetto sociale esclusivo di una società professionale tra dottori commercialisti e revisori legali , posto che la legge prevede che tali società operino “per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”.
La risposta del Consiglio (PO 287/2014 del 27.1.2015) ricordando appunto il tenore della legge, afferma che l’attività professionale di revisione legale è esclusa, in quanto non costituisce una autonoma professione e potrà quindi essere svolta da soci professionisti che siano iscritti nel Registro dei revisori legali e contemporaneamente iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti. Per coloro che non posseggono quest’ultimo requisito non sarà possibile assumere la qualifica di soci professionisti. ma solo quella , parimenti prevista nella la.183/2011, di soci di capitale o di soci per prestazioni tecniche.
Il P.O. 287 specifica inoltre che ritiene di poter escludere anche la possibilità di costituire una società di tipo multidisciplinare , prevista dal comma 8 art. 10 della Legge , per lo stesso motivo.