Pareri e proposte del Collegio sindacale: la norma 8.1 IRDCEC

di Giorgio Gentili - - Commenta

Le competenze del Collegio sindacale, oltre a quella tipica del controllo, comprendono anche la funzione consultiva e quella amministrativa di carattere sostitutivo.

Al Collegio sindacale è infatti richiesto di svolgere, nei casi previsti dalla legge, funzioni di natura sia propositiva che consultiva in relazione a determinate operazioni e delibere espressamente indicate dalla legge, vale a dire:

– nomina per cooptazione di amministratori (art. 2386 c.c.);

– determinazione del compenso agli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389 c.c.);

– conferimento e revoca dell’incarico di revisione legale dei conti (art. 13 d.lgs. n. 39/2010): in occasione della nomina del revisore legale, fatta eccezione per le società di nuova costituzione, il Collegio sindacale deve presentare all’assemblea una proposta motivata sul conferimento dell’incarico di revisione legale redatta per iscritto e depositata, se possibile, nel termine dei quindici giorni antecedenti alla data di prima convocazione della assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio. Non può però esprimere la proposta di conferimento dell’incarico di revisione legale a se stesso.

In assenza di una previsione specifica dei termini e della forma della proposta, essa deve essere presentata direttamente ai soci in sede assembleare. In caso di revoca dell’incarico di revisione legale per giusta causa, il Collegio sindacale deve presentare il proprio parere sulla revoca ed una proposta motivata di nomina affinché l’assemblea possa, contestualmente alla revoca eventualmente deliberata, conferire un nuovo incarico ad altro revisore legale o società di revisione legale.

Il Collegio sindacale è tenuto, quindi, ad assumere le informazioni sufficienti per esprimere all’assemblea il proprio parere sul conferimento o sulla revoca dell’incarico.

Nello svolgere la propria funzione consultiva e propositiva, il Collegio sindacale valuta, in particolare, gli aspetti inerenti all’indipendenza del revisore o della società di revisione legale, la idoneità tecnica, con riguardo all’organizzazione, nonché il corrispettivo richiesto in relazione all’ampiezza e complessità dell’incarico.  (…)

Nella Circolare del Revisore n. 12 2014 un analisi approfondita  della norma con formule per l’applicazione pratica, predisposte dall’ IRDCEC nel giugno 2013 e qui commentate .

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

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