Ritardato pagamento di fatture e DL 192/2012

di Giovanna Ricci - - Commenta

Il revisore legale e il collegio sindacale devono tener conto nella propria attività di vari aspetti della gestione dell’ente controllato. Fra questi aspetti vi è anche l’analisi della corretta gestione del pagamento delle fatture.

In particolare, nel tentativo di favorire il recupero in tempi ragionevoli della liquidità da parte delle imprese creditrici, con il decreto legislativo n. 192 del 9/11/2012 è stata recepita la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le nuove disposizioni, entrate in vigore il  1° gennaio 2013, cambiano le regole sui termini di pagamento delle fatture, sia nei confronti delle aziende appartenenti alla Pubblica amministrazione, sia nei confronti delle imprese.

1. I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali  DL 192/2012

In base alle nuove disposizioni il debitore (pubblica amministrazione o impresa) deve provvedere al pagamento delle fatture derivanti da contratti commerciali entro 30 giorni:

  •        dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  •        dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
  •        dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della  prestazione     dei servizi;
  •        dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Nei rapporti tra imprese i contraenti possono concordare un termine di pagamento superiore a trenta giorni; termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore, devono essere pattuiti espressamente; la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Nei rapporti in cui la pubblica amministrazione risulta debitrice le parti possono definire un termine per il pagamento non superiore a 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; la clausola relativa al termine di pagamento deve essere provata per iscritto. (…..)

 

TRATTO DA: “Ritardato pagamento di fatture” di G. Ricci  in LA CIRCOLARE DEL REVISORE LEGALE N. 10 – Ottobre 2014

Autore dell'articolo

Giovanna Ricci

Docente a contratto di contabilità degli enti pubblici presso l'Università degli studi di Macerata, facoltà di scienze politiche, da molti anni si occupa di economia aziendale. Relatrice a convegni, è stata autrice e/o coautrice di varie pubblicazioni inerenti ai sistemi informativi contabili.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

11 + diciotto =